OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA IN AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, DA REALIZZARE CON L'A.T.E.R. DI VERONA - DEROGA DALL'OBBLIGO DI COMPLETARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ DEGLI ALLOGGI E DI AGIBILITÀ DEL MAGAZZINO INTERRATO.-
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla proposta di delibera n. 68/2008.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
10.04.2008 F.to Geom. Alessandro Savoia
LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO:
* che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale - P.I.R.U. in area di proprietà comunale sita in Via Carducci, da realizzare con l'A.T.E.R. di Verona, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 23/1999;
* che con successiva deliberazione n. 834 in data 11.03.2005 veniva approvato il sopra citato Programma dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985;
* che il progetto del Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica dell'area in questione è stato presentato dall'A.T.E.R. di Verona al ns. Protocollo n. 14004 del 27.09.2004 e prevede la realizzazione delle seguenti opere:
1. Alloggi di edilizia convenzionata per circa mc. 11500;
2. Complesso edilizio destinato ad alloggi per gli anziani (Edilizia sovvenzionata) per circa 2000 mc.;
3. Campo da calcio ad uso scolastico;
4. Area a parcheggi con zona di sosta per il Bus di fronte alle Scuole esistenti;
5. Asilo Nido per circa n. 40 bambini;
6. Sistemazione del percorso pedonale e del verde attrezzato fra la zona di Edilizia Convenzionata e la Scuola Materna;
7. Magazzino interrato per circa mq. 798;
8. Area a parcheggio a Nord;
9. Opere di urbanizzazione eccedenti gli standard minimi di Legge di cui all'art. 25 della L.R. n. 61/1985;
10. Percorso coperto di collegamento fra l'uscita della Scuola e l'arrivo dei Bus;
11. Strada di collegamento tra l'uscita della Scuola e l'Asilo Nido;
* che il soggetto attuatore di tutti gli interventi previsti dal Programma Integrato è l'A.T.E.R. di Verona;
* che, con nota pervenuta al ns. Protocollo n. 14844 in data 05.10.2005, l'A.T.E.R. comunicava che, a seguito di Bando di Selezione, l'Impresa SARMAR S.P.A. con sede a Verona era risultata aggiudicataria ed esecutrice dell'intervento di Edilizia Convenzionata, nonchè soggetto coordinatore di tutto il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia del Comune di Garda (VR);
- DATO ATTO che l'art. 8 della Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2004, resa immediatamente eseguibile, prevede la nomina di un Tecnico Collaudatore in corso d'opera, per la verifica della regolare e corretta esecuzione delle opere, in conformità al progetto esecutivo approvato;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 16.02.2006, resa immediatamente eseguibile, con cui si approvava il PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, nonché gli atti tecnici ad esso allegati, in merito ai lavori di realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale - P.I.R.U. - in area di proprietà comunale sita in Via Carducci, da realizzare con l'A.T.E.R. di Verona, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 23/1999, nell'importo di complessivi Euro 2.072.027,08, e relativo alle seguenti opere:
a) Strade, parcheggi e sottoservizi,
b) Verde attrezzato e impianti sportivi,
c) Area Istruzione con realizzazione dell'Asilo Nido,
d) Magazzino interrato,
e) Percorso coperto;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 25.05.2006, resa immediatamente eseguibile, con la quale:
* si nominava, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2004, esecutiva, l'Ing. ZERBINATI GIANNI, Dirigente del Comune di Legnago (VR), domiciliato presso il medesimo Comune, "Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d'opera" delle opere previste nel Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale - P.I.R.U. - in area di proprietà comunale sita in Via Carducci, da realizzare con l'A.T.E.R. di Verona, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 23/1999;
* si dava atto che il suddetto Tecnico è abilitato ad assumere l'incarico in parola in quanto iscritto al n. 971/1996 dell'Albo Regionale dei Collaudatori;
* si data atto che la presente nomina non prevede oneri a carico dell'Amministrazione Comunale essendo le spese relative alle prestazioni del suddetto Tecnico poste a carico dell'A.T.E.R. di Verona, ai sensi dell'art. 8 della richiamata Convenzione;
* si acquisiva il nulla osta per l'incarico in questione, da parte dell'Ente presso il quale l'Ing. ZERBINATI GIANNI svolge servizio;
* si disponeva la notifica di copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, all'A.T.E.R. di Verona, per quanto di competenza;
- PRESO ATTO che i lavori di realizzazione degli alloggi in "Edilizia Convenzionata" e le opere di urbanizzazione quali:
. asilo nido,
. magazzino comunale interrato,
. pensilina per fermata autobus,
. campo da calcio a servizio delle scuole,
. parcheggio per auto,
. viabilità stradale, marciapiedi, illuminazione pubblica, ecc.,
eseguiti dalla ditta SARMAR S.P.A. sono in fase di ultimazione, mentre per il complesso edilizio da costruirsi in "Edilizia Sonvenzionata" da parte dell'ATER di Verona non è ancora stato dato l'inizio dei lavori;
- CONSIDERATO che per realizzare gli alloggi in Edilizia Sonvenzionata di cui sopra, la ditta costruttrice dovrà far transitare i propri mezzi, compresi quelli pesanti, sulla rotatoria facente parte delle opere di urbanizzazione che stanno per essere ultimate dalla ditta SARMAR S.P.A.;
- RILEVATO che ciò comporterebbe sicuri danni al manto di usura in conglomerato bitumoso, ai marciapiedi e alle altre opere di finitura;
- VISTA la nota in data 19.12.2007, pervenuta al ns. Protocollo n. 16844 del 20.12.2007, con la quale la ditta SARMAR S.P.A., quale coordinatrice ed esecutrice delle opere di cui in argomento, chiede l'autorizzazione ad eseguire la rotatoria con la sola stesura del bynder, senza il manto di usura e di non realizzare il marciapiede e la piccola oasi ecologica ivi prevista - in difformità dal progetto approvato, impegnandosi a completarle al termine dei lavori per la realizzazione del fabbricato in progetto nel lotto "A.T.E.R.";
- PRESO ATTO che la suddetta proposta viene fatta appunto per evitare che le lavorazioni troppo pesanti del nuovo cantiere "A.T.E.R." possano rovinare le opere sopra descritte qualora venissero ultimate;
- VISTA la Tavola Unica, relativa ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione collaudabili, sufficienti per ottenere l'agibilità del Fabbricati "A" e "B", in merito alla realizzazione del Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica in Area Ubicata in Via Carducci;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18.01.2008, esecutiva, con la quale:
* si prendeva atto della nota in data 19.12.2007, pervenuta al nostro Protocollo n. 16844 del 20.12.2007, con la quale la ditta SARMAR S.P.A., quale coordinatrice ed esecutrice delle opere di realizzazione del PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA in Via Carducci, in area di proprietà comunale, chiedeva l'autorizzazione ad eseguire la rotatoria con la sola stesura del bynder, senza il manto di usura e di non realizzare il marciapiede e la piccola oasi ecologica ivi prevista - in difformità dal progetto approvato, impegnandosi a completarle al termine dei lavori per la realizzazione del fabbricato in progetto nel lotto "A.T.E.R.";
* si prendeva altresì atto che la suddetta proposta veniva fatta per evitare che le lavorazioni troppo pesanti del nuovo cantiere "A.T.E.R." potessero rovinare le sopracitate realizzande opere;
* si accoglieva la proposta formulata dalla ditta SARMAR S.P.A.:
. autorizzando la stessa alla realizzazione di alcune piccole opere di urbanizzazione in meno rispetto a quanto previsto nel progetto approvato e nella convenzione sottoscritta;
. dando atto che le opere di urbanizzazione realizzate in meno sarebbero state eseguite al termine delle lavorazioni previste per la realizzazione del fabbricato in progetto nel lotto "A.T.E.R.";
. impegnandosi ad approvare il redigendo collaudo tecnico amministrativo per le opere di urbanizzazione, in pendenza della realizzazione di alcune delle stesse e, in particolare:
. strato di usura in conglomerato bitumoso della rotatoria,
. piccola oasi ecologica,
. tratto di marciapiede,
. disponendo che la società SARMAR S.P.A. presentasse una polizza fidejussoria di euro 10.000,00 a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione sopra indicate, che verranno completate in seguito all'ultimazione del fabbricato di "Edilizia Sovvenzionata" da parte dell'ATER di Verona;
. specificando che tale sopraccitata polizza sarebbe stata svincolata previo Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici;
- PRESO ATTO che l'A.T.E.R. di Verona in data 13.06.2005 ha presentato polizza fidejussoria con la VISCONTEA COFACE Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti, per un importo di complessivi euro 2.624.286,11 con la Convenzione stipulata in data 07.10.2005, con atto del Notaio Giulio Alessio di Verona, Rep. 74548 - Raccolta n. 12513, tra il Comune di Garda (VR) e l'A.T.E.R. di Verona, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2004;
- CONSIDERATO che, a rettifica di quanto precedentemente espresso nella deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2008, non si ritiene opportuno far presentare alla società SARMAR S.P.A. una nuova polizza fidejussoria di euro 10.000,00 a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione sopra indicate, in quanto a garanzia delle lavorazioni che non verranno ultimate si potrà procedere all'escussione della polizza fidejussoria stipulata dall'A.T.E.R. di Verona con la VISCONTEA COFACE Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti, per un importo di complessivi euro 2.624.286,11 con la Convenzione stipulata in data 07.10.2005, con atto del Notaio Giulio Alessio di Verona, Rep. 74548 - Raccolta n. 12513, tra il Comune di Garda (VR) e l'A.T.E.R. di Verona, avendo cura di non svincolare l'intero importo, a seguito di positivo collaudo, ma mantenendo in essere una parte della garanzia per un importo di euro 10.000,00;
- CONSIDERATO che:
* un nucleo famigliare di Garda, sta attendendo con impazienza di poter entrare nell'appartamento in fase di acquisizione da parte della predetta Società SARMAR S.P.A., in quanto soggetto a provvedimento di sfratto dall'attuale alloggio nel quale è insediato;
* si rende pertanto indispensabile che venga rilasciato, da parte del competente Ufficio Comunale, il certificato di abitabilità degli alloggi residenziali;
* come previsto dall'art. 11, ultimo capoverso, della Convenzione stipulata in data 07.10.2005, con atto del Notaio Giulio Alessio di Verona, Rep. 74548 - Raccolta n. 12513, tra il Comune di Garda (VR) e l'A.T.E.R. di Verona, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2004, prima di rilasciare il predetto certificato di abitabilità, dovrà essere effettuato con esito favorevole il collaudo di tutte le opere di urbanizzazione;
* buona parte delle predette opere (vie di accesso, parcheggi, illuminazione, ecc.) con una tempistica nettamente in anticipo rispetto a quanto previsto dalla suddetta Convenzione, sono già in fase di ultimazione;
* al fine del rilascio dell'abitabilità degli alloggi si ritiene sufficiente, in via provvisoria, che vengano completate e collaudate con esito favorevole le sole opere di urbanizzazione che hanno diretta attinenza con gli alloggi stessi e che li rendono usufruibili in sicurezza, riservando ad una fase successiva il collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione;
* si rende pertanto opportuno collaudare anche il magazzino interrato già ultimato, così da renderlo utilizzabile dal Personale addetto ai Servizi Tecnici Manutentivi Esterni;
* le opere da ultimarsi in quanto soggette a collaudo provvisorio e parziale, meglio evidenziate nella planimetria allegata (All. A), sono le seguenti:
. viabilità di accesso agli edifici, sia da Via Leopardi che da Via Carducci,
. parcheggi pubblici realizzati in adiacenza a Via Leopardi e in Via Carducci,
. percorsi pedonali di accesso agli edifici,
. illuminazione pubblica sulle vie e sui parcheggi di cui sopra,
. rete fognaria di smaltimento delle acque nere provenienti dagli immobili e dal magazzino interrato,
. rete fognaria di smaltimento delle acque bianche meteoriche e sorgive,
. realizzazione della piazzola ecologica all'interno del parcheggio di Via Carducci,
. segnaletica stradale sia verticale che orizzontale,
. sottoservizi quali: rete acquedottistica, rete di energia elettrica, rete telefonica e rete gas fino al punto di allaccio degli alloggi
e del magazzino interrato,
. magazzino interrato.
Rimangono invece esclusi dall'esecuzione i lavori indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18.01.2008 per i motivi nella stessa contenuti;
- DATO ATTO che così facendo si agevolerebbero anche altre famiglie e/o proprietari, che sarebbero ben felici di entrare in possesso anticipatamente dei loro alloggi, in quanto potrebbero estinguere i prefinanziamenti precedentemente stipulati, accendendo mutui per l'acquisto della prima casa, molto più vantaggiosi dei primi in quanto aventi tassi d'interesse nettamente inferiori;
- PRESO ATTO della competenza della Giunta Comunale a modificare le opere che non hanno stretta attinenza urbanistica, prevedendo in particolare la possibilità di rilasciare i certificati di agibilità degli edifici, a parziale deroga dell'obbligo di ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione;
- CONSIDERATO pertanto, in deroga all'art. 11, ultimo capoverso, della Convenzione stipulata in data 07.10.2005, con atto del Notaio Giulio Alessio di Verona, Rep. 74548 - Raccolta n. 12513, tra il Comune di Garda (VR) e l'A.T.E.R. di Verona, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2004, di autorizzare il rilascio del certificato di abitabilità degli alloggi e di agibilità del magazzino comunale interrato, qualora fossero rispettati tutti i requisiti di sicurezza igienico-sanitari-ambientali, stabiliti dall'art. 25 del D.P.R. 380/2001;
- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 02/2008 del 02.01.2008 - Prot. 2/2008 con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA LAVORI PUBBLICI, sono conferite per l'anno 2008 al Geom. SAVOIA ALESSANDRO - Istruttore Direttivo Cat. D1 giuridica/Pos. D5 economica - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 25.02.2008, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - PER L'ANNO 2008";
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 68/2008 avente per oggetto: "PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA IN AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, DA REALIZZARE CON L'A.T.E.R. DI VERONA - DEROGA DALL'OBBLIGO DI COMPLETARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ DEGLI ALLOGGI E DI AGIBILITÀ DEL MAGAZZINO INTERRATO", proponente: l'Assessore Mario Bendinelli;
- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica soprariportato;
- CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di Legge,
D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di prendere atto che un nucleo familiare di Garda (VR), sta attendendo con impazienza di poter entrare nell'appartamento in fase di acquisizione da parte della Società SARMAR S.P.A., in quanto soggetto a provvedimento di sfratto dall'attuale alloggio di residenza e che pertanto si rende indispensabile che venga rilasciato, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale, il certificato di abitabilità degli alloggi residenziali realizzati;
2. di dare atto che con il rilascio, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale, del certificato di abitabilità degli alloggi realizzati, si agevolerebbero anche altre famiglie e/o proprietari, i quali sarebbero ben felici di entrare in possesso anticipatamente dei loro alloggi, per estinguere i prefinanziamenti precedentemente stipulati, accendendo mutui per l'acquisto della prima casa, molto più vantaggiosi dei primi in quanto aventi tassi d'interesse nettamente inferiori;
3. di autorizzare in deroga all'art. 11, ultimo capoverso, della Convenzione stipulata in data 07.10.2005, con atto del Notaio Giulio Alessio di Verona, Rep. 74548 - Raccolta n. 12513, tra il Comune di Garda (VR) e l'A.T.E.R. di Verona, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2004, il rilascio, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale, del certificato di abitabilità degli alloggi e di agibilità del magazzino comunale interrato, qualora fossero rispettati tutti i requisiti di sicurezza igienico-sanitari-ambientali, stabiliti dall'art. 25 del D.P.R. 380/2001 e previa constatazione dell'avvenuta realizzazione:
. della viabilità di accesso agli edifici, sia da Via Leopardi che da Via Carducci,
. dei parcheggi pubblici realizzati in adiacenza a Via Leopardi e in Via Carducci,
. dei percorsi pedonali di accesso agli edifici,
. dell'illuminazione pubblica sulle vie e sui parcheggi di cui sopra,
. della rete fognaria di smaltimento delle acque nere provenienti dagli immobili e dal magazzino interrato,
. della rete fognaria di smaltimento delle acque bianche meteoriche e sorgive,
. della realizzazione della piazzola ecologica all'interno del parcheggio di Via Carducci,
. della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale,
. dei sottoservizi quali: rete acquedottistica, rete di energia elettrica, rete telefonica e rete gas fino al punto di allaccio degli alloggi
e del magazzino interrato,
. del magazzino interrato;
4. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;
5. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
6. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-
7. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-
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