Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 11.06.2010.
OGGETTO: SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE "ANGELO E SEBASTIANO BACCHINI" DI GARDA - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009.-
LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che nel Comune di Garda (VR) il Servizio di Scuola Materna è assicurato dalla Scuola Materna - ora SCUOLA DELL'INFANZIA - non statale "ANGELO e SEBASTIANO BACCHINI", sita in Garda in Via Alessandro Volta, n. 43, sorta dal volontariato quale Associazione e gestita da un Comitato di Genitori, con funzione di carattere educativo e sociale - secondo gli indirizzi formativi determinati dallo Statuto della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) - e funzionalità didattica, assicurata dall'Autorità Scolastica competente, aperta a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età, nel rispetto delle norme relative all'età esistenti per la Scuola dell'Infanzia Statale;
- CONSIDERATO che la Scuola dell'Infanzia "A. e S. BACCHINI" trae i propri finanziamenti esclusivamente da:
. contribuzioni comunali,
. rette delle famiglie con alunni frequentanti,
. eventuali contribuzioni da Enti e/o privati;
- CONSIDERATO che le quote partecipative delle famiglie non riescono a garantire la corrispondenza gestionale, per cui si rende necessaria una compartecipazione del Comune nelle spese di gestione, in quanto da parte di questo Comune non può essere certamente disatteso detto Servizio;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2009, resa immediatamente eseguibile, con cui:
* si approvava la nuova Convenzione, con la SCUOLA DELL'INFANZIA "ANGELO e SEBASTIANO BACCHINI", predisposta dall'Amministrazione Comunale, per il Servizio di Scuola Materna per il triennio 2010/2011/2012, con decorrenza dall'01.01.2010 al 31.12.2012, la quale prevede l'aumento a Euro 162.000,00 del limite annuo massimo di contributo comunale, a titolo di concorso nelle spese di gestione della Scuola dell'Infanzia non Statale, rispetto al precedente importo di Euro 145.000,00, allo scopo di andare incontro alle esigenze della Scuola dell'Infanzia, somma che garantisce l'80% della copertura delle spese, a qualsiasi titolo, del personale tutto, alle dipendenze della predetta Scuola, con pagamento in rate bimestrali;
* si imputava la spesa all'int. 1040105, cap. 430 - Riga di PEG 01 - Area Affari Generali - "Trasferimenti ad altri soggetti - Contributo alla Scuola dell'Infanzia A. e S. BACCHINI" del Bilancio 2010 (IMP. 96/2010 di Euro 162.000,00), e successivi Bilanci 2011 e 2012, dando atto che l'esatta quantificazione della somma da erogare verrà determinata con provvedimento della Giunta Comunale, acquisite le documentazioni contabili previste dal sottoriportato art. 12 della Convenzione, fermo restando il limite massimo di contribuzione dell'Amministrazione Comunale di annui Euro 162.000,00:
“art. 12: L'Amministrazione Comunale si impegna a erogare, a titolo di concorso della gestione della Scuola dell'Infanzia non Statale, un contributo pari all'80% della spesa per stipendi e contributi obbligatori del personale docente, assistente, ausiliario, sia religioso che laico, e la relativa quota da accantonare per l'indennità di trattamento fine rapporto (TFR), con un limite massimo di annui Euro 162.000,00. Il contributo così determinato verrà erogato con cadenza bimestrale entro il giorno 10 del primo mese di riferimento. Il saldo verrà versato entro il mese di Dicembre sulla base della presentazione del Conto Economico dell'anno precedente. A tale scopo la Giunta Comunale viene incaricata di determinare il contributo definitivo sulla base di tali elementi acquisiti.”;
- VISTA la Convenzione relativa al triennio 01.01.2010/31.12.2012, stipulata in data 13.01.2010 - Prot. n. 462/2010 - tra il Comune di Garda e il Sig. DALL'AGNOLA ENRICO, in qualità di Presidente pro-tempore del Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia “ANGELO E SEBASTIANO BACCHINI”;
- PRESO in esame l'esercizio finanziario 2009, di cui all'oggetto;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si rinnovava la Convenzione tra il Comune di Garda (VR) e la Scuola Materna - ora Scuola dell'Infanzia - non statale "ANGELO e SEBASTIANO BACCHINI", relativa al Servizio di Istruzione Materna, per il triennio dall'01.01.2007 al 31.12.2009, fissando il limite massimo di contribuzione dell'Amministrazione Comunale in Euro 145.000,00, a titolo di concorso nelle spese di gestione della Scuola dell'Infanzia non statale, e dando atto che l'esatta quantificazione della somma da erogare viene determinata con provvedimento della Giunta Comunale, previa acquisizione delle documentazioni contabili previste dall'art. 12 della Convenzione;
- VISTA la Convenzione stipulata in data 07.12.2006 - Prot. n. 18027/2006 - tra il Comune di Garda e il Sig. DALL'AGNOLA ENRICO, in qualità di Presidente pro-tempore del Comitato di Gestione della Scuola Materna - ora Scuola dell'Infanzia - “A. e S. BACCHINI”, per il Servizio di Istruzione Materna per il triennio 01.01.2007/31.12.2009, e in particolare il sottoriportato art. 12:
"L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare, a titolo di concorso della gestione della Scuola Materna non Statale, un contributo pari all'80% della spesa per stipendi e contributi obbligatori del personale docente, assistente, ausiliario, sia religioso che laico, e la relativa quota da accantonare per l'indennità di trattamento fine rapporto (TFR), con un limite massimo di Euro 145.000,00. Il contributo così determinato verrà erogato con cadenza bimestrale entro il giorno 10 del primo mese di riferimento. Il saldo verrà versato entro il mese di Dicembre sulla base della presentazione del Conto Economico dell'anno precedente. A tale scopo la Giunta Comunale viene incaricata di determinare il contributo definitivo sulla base di tali elementi acquisiti.";
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 della suddetta Convenzione, nel corso dell'anno 2009 sono stati erogati n. 6 acconti del contributo previsto, e precisamente:
* 1° acconto - Euro 24.166,00 in data 27.01.2009 - con mandato n. 56/2009,
* 2° acconto - Euro 24.166,00 in data 06.03.2009 - con mandato n. 250/2009,
* 3° acconto - Euro 24.166,00 in data 05.05.2009 - con mandato n. 484/2009,
* 4° acconto - Euro 24.166,00 in data 01.07.2009 - con mandato n. 855/2009,
* 5° acconto - Euro 24.166,00 in data 25.08.2009 - con mandato n. 1091/2009,
* 6° acconto - Euro 24.166,00 in data 04.11.2009 - con mandato n. 1390/2009,
pari a complessivi Euro 144.996,00;
- VISTA la copia del Conto Economico per l'esercizio 2009 presentato dalla predetta SCUOLA DELL'INFANZIA "ANGELO e SEBASTIANO BACCHINI" e pervenuto al ns. Protocollo n. 7699 del 14.05.2010, da cui si rileva un onere per spese del personale, comprensivo di contributi e TFR, pari a Euro 241.865,30;
- PRESO ATTO che l'80% di tale spesa corrisponde a Euro 193.492,24, per cui il contributo spettante alla SCUOLA DELL'INFANZIA non statale "ANGELO E SEBASTIANO BACCHINI" di Garda (VR), per il Servizio di Istruzione Materna per l'anno 2009 ammonta a Euro 145.000,00 (limite massimo) come previsto dall'art. 12 della Convenzione, peraltro già liquidato;
- DATO ATTO pertanto che non spetta alcun saldo per l'esercizio 2009;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 01/2010 del 04.01.2010 - Prot. n. 17/2010 - con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA AFFARI GENERALI, sono conferite per l'anno 2010 alla Sig.ra LO GALBO BARBARA - Istruttore Direttivo Cat. D1 - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 05.03.2010, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - PER L'ANNO 2010";
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 30.04.2010, resa immediatamente eseguibile, con cui è stata dichiarata la decadenza del Sindaco pro-tempore Dott. BENDINELLI DAVIDE, ai sensi dell'art. 65, comma 1, e dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L. - e s.m.i., per sopravvenuta incompatibilità con la carica di Consigliere Regionale;
- CONSIDERATO che le funzioni del Sindaco sono svolte, a far data dal 30.04.2010, dal Vicesindaco Sig. PASOTTI ANTONIO, sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L. - e dell'art. 24 del vigente Statuto Comunale;
- VISTO il dispositivo del Vice-Sindaco n. 06/2010 in data 03.05.2010 - Prot. n. 7042/2010 - con il quale si confermano, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa, i seguenti dispositivi del Sindaco: n. 01/2010 del 04.01.2010 - n. 02/2010 del 04.01.2010 - n. 03/2010 del 04.01.2010 - n. 06/2008 del 22.02.2008 e n. 04/2010 del 18.02.2010, relativi alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative e del Direttore Generale, fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale;
- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 110/2010 avente per oggetto: "SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE "ANGELO E SEBASTIANO BACCHINI" DI GARDA - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009", proponente: il Vice Sindaco ANTONIO PASOTTI;
- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica soprariportato;
- CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di Legge,
D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di determinare in complessivi Euro 145.000,00 (limite massimo) l'ammontare del contributo spettante alla SCUOLA DELL'INFANZIA non statale "ANGELO E SEBASTIANO BACCHINI" di Garda (VR), per il Servizio di Istruzione Materna per l'anno 2009, come previsto dalla Convenzione per il triennio 01.01.2007/31.12.2009, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2006 e stipulata il 07.12.2006 con Prot. n. 18027/2006, dando atto che l'80% dell'onere per spese del personale, comprensivo di contributi e TFR, calcolato sull'importo di Euro 241.865,30 risultante dal Conto Economico per l'esercizio 2009 presentato dalla predetta Scuola dell'Infanzia e pervenuto al ns. Protocollo n. 7699 in data 14.05.2010, è pari a Euro 193.492,24 quindi superiore al limite massimo di contributo stabilito;
2. di dare atto altresì che alla SCUOLA DELL'INFANZIA non statale "ANGELO E SEBASTIANO BACCHINI" di Garda (VR) non spetta alcun saldo per l'esercizio 2009, in quanto ad essa nel corso dell'anno 2009 sono già stati liquidati n. 6 acconti del suddetto contributo, pari a complessivi Euro 144.996,00;
3. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;
4. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
5. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-
6. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-
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