OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA "CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO I.A.T. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARDA E LA GESTIONE ASSOCIATA TRA LA PROVINCIA DI VERONA E L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI GARDA", PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE N. 21 - REP. N. 39335 IN DATA 03.12.2007 DELLA PROVINCIA DI VERONA.-
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla proposta di delibera n. 3/2008.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
03.01.2008 F.to Tullio Sometti
LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che:
* a partire dall'01.01.2002 è stata soppressa l'Azienda di Promozione Turistica di Garda (A.P.T. n. 12) a seguito delle nuove funzioni in campo turistico trasferite dalla Regione alla Provincia;
* con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 30.11.2001, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato istituito, a partire dall'01.12.2001, l'Ufficio Informazioni, in Lungolago Regina Adelaide, al piano terra del vecchio stabile del Municipio, nell'ex-Ufficio del Comando di Polizia Locale, con la funzione di sportello turistico e supporto alla Biblioteca Comunale;
* il Comune di Garda (VR), con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 19.06.2002, resa immediatamente eseguibile, concedeva, all'Amministrazione Provinciale di Verona, l'uso di n. 2 locali di proprietà comunale siti nel vecchio stabile del Municipio, in Lungolago Regina Adelaide, da adibire ad Ufficio Informazioni (con supporto alla Biblioteca Comunale) e a magazzino per deposito del materiale informativo, a partire dall'01.01.2002 per la durata di anni tre rinnovabili tacitamente alla scadenza, approvando il relativo schema di convenzione per l'uso, al canone annuo di omnicomprensivi Euro 517,00 (Lit. 1.000.000.-), per tutta la durata della locazione, quale rimborso forfettario per l'utilizzo degli spazi, attrezzature, energia elettrica, telefono, riscaldamento, pulizie, ecc.;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 10.09.2004, resa immediatamente eseguibile, con la quale si assegnava, ai sensi dell'art. 30 del vigente "Regolamento Comunale per la gestione e la vendita di beni immobili patrimoniali", redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche e integrazioni, all'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di Garda (VR) l'uso di due locali oltre ad un terzo adibito a servizio igienico, posti al piano terra dell'Edificio Polifunzionale di proprietà comunale, sito in Piazza Donatori di Sangue n. 21, come da richiesta pervenuta al ns. Protocollo n. 13132 del 09.09.2004, approvando il relativo schema di disciplinare di concessione per il periodo dal 10.09.2004 al 09.09.2010 (anni sei) al canone mensile di Euro 550,00 soggetto ad annuale adeguamento ISTAT, pari ad annui Euro 6.600,00 più adeguamento ISTAT, con introito alla risorsa 3020010, cap. 460 - Area Contabile e Finanziaria - "Locazione fabbricati" del Bilancio 2004 (ACC. 175/2004) ed esercizi successivi;
- PRESO ATTO della disponibilità offerta dall'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI per una gestione associata dell'UFFICIO INFORMAZIONI - I.A.T. - presso l'immobile comunale di Piazza Donatori di Sangue n. 21;
- VISTA la "CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO I.A.T. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARDA E LA GESTIONE ASSOCIATA TRA LA PROVINCIA DI VERONA E L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI GARDA", presso l'immobile comunale di Piazza Donatori di Sangue n. 21 - REP. n. 39335 della PROVINCIA DI VERONA in data 03.12.2007 - pervenuta al ns. Protocollo n. 17157 del 31.12.2007, sottoriportata:
"L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di Novembre
La Provincia di Verona, rappresentata dal Dirigente Coordinatore dell'Area Servizi alla Comunità e alla Persona, dottor LUIGI OLIVERI, di seguito per brevità "Provincia"
e
Il Comune di Garda, rappresentato dal Sindaco, dottor DAVIDE BENDINELLI, di seguito per brevità "Comune"
e
L'Associazione Albergatori di Garda aderente all'Unione Gardesana Albergatori Veronesi (U.G.A.V.), rappresentata dal Presidente SIMONE ZENI, di seguito per brevità "Associazione"
Premesso
- che la Provincia di Verona per il tramite della propria società partecipata Provincia di Verona Turismo S.R.L. gestisce l'Ufficio di informazione ed assistenza turistica (I.A.T.) di Garda;
- che in Piazza Donatori di Sangue a Garda è operativo anche l'Ufficio Informazioni della locale Associazione Albergatori;
- che entrambi gli edifici che ospitano sia l'Ufficio I.A.T. che l'Associazione sono di proprietà del Comune di Garda;
- che l'Associazione svolge anche attività di informazione ed accoglienza turistica, oltre ai servizi resi esclusivamente per i suoi associati, tra i quali quello di ricerca delle disponibilità e di prenotazione alberghiera reso dall'U.G.A.V. per il tramite della propria società partecipata U.G.A.V. Servizi S.R.L.;
- che pertanto sul territorio comunale, soprattutto nel periodo di maggior affluenza turistica, il servizio di informazione ed accoglienza turistica risulta effettuato da due entità distinte, la Provincia per il tramite degli I.A.T. e l'Associazione, con orari di servizio molto simili, se non analoghi, non riuscendo però singolarmente ad ampliare in maniera significativa l'orario di apertura al pubblico;
- che l'articolo 20, comma 3, della Legge Regionale 04 Novembre 2002, n. 33 prevede che, al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli Uffici I.A.T., la Provincia può, previa apposita convenzione, gestirli in collaborazione con i Comuni e le imprese turistiche associate o le loro Associazioni di categoria;
- che è interesse del Comune, dell'Associazione e della Provincia ampliare l'apertura al pubblico dello I.A.T. di Garda, soprattutto nel periodo di maggior affluenza turistica ed ampliare contestualmente la gamma di servizi offerti all'utenza, pur mantenendo la distinzione tra le funzioni prevalenti di Provincia ed Associazione;
Tutto ciò premesso, fra le Parti come sopra rappresentate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto e consenso
La premessa, accettata, fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il primo patto. La Provincia, l'Associazione ed il Comune prestano il reciproco consenso alla stipulazione della presente convenzione.
Articolo 2
Obblighi del Comune
Il Comune si impegna ad espletare la manutenzione straordinaria dell'immobile, nonchè eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire l'idoneità del locale in materia di igiene e sicurezza, il decoro ed un'immagine positiva nei confronti dell'utenza. Rimangono a carico della Provincia e/o dell'Associazione gli obblighi di manutenzione ordinaria.
In previsione di uno spostamento dei locali sede dell'Ufficio I.A.T., il Comune, inoltre, collaborerà con la Provincia e l'Associazione nell'individuazione di altro idoneo locale, dotato delle necessarie caratteristiche in materia di sicurezza ed igiene, nonchè di visibilità.
Il progetto per l'individuazione del nuovo Ufficio, nonchè eventuali interventi di sistemazione dovranno essere concordati con la Provincia e l'Associazione.
Articolo 3
Obblighi della Associazione
L'Associazione con la presente convenzione si impegna a collaborare con la Provincia nella gestione e nell'individuazione delle modalità più idonee per la gestione degli Uffici I.A.T., ed in particolare:
a) messa a disposizione di almeno un dipendente stagionale e di arredi, se già disponibili presso l'Associazione;
b) collaborazione nella predisposizione dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Associazione, al fine di ampliare l'orario di apertura al pubblico dello I.A.T., nonchè nella programmazione delle sostituzioni in mancanza del personale addetto allo I.A.T.;
c) garantire l'informazione turistica, anche tramite l'utilizzo di strumentazioni informatiche in uso presso lo I.A.T., in caso di assenza del personale dello I.A.T.. Solo il personale dell'Associazione potrà espletare il servizio di prenotazione alberghiera;
d) messa a disposizione di materiale prodotto dall'Associazione Albergatori, ivi compreso il software di gestione delle disponibilità alberghiere, provvedendo anche a formare il personale degli Uffici I.A.T.;
e) collaborazione nell'individuazione di nuovi servizi da fornire all'utenza, anche segnalando la carenza di tipologie di materiale promo-pubblicitario;
f) provvedere al pagamento delle spese di locazione, nonchè a quelle relative alle utenze di luce, gas e condizionatore ed al servizio di pulizie.
Articolo 4
Obblighi della Provincia
La Provincia, da parte sua si impegna, anche tramite la propria società partecipata Provincia di Verona Turismo S.R.L. a:
a) dotare lo I.A.T. di personale qualificato, garantendo un orario di apertura non inferiore, salvo cause di forza maggiore, a quello degli anni precedenti;
b) garantire l'informazione sulle disponibilità alberghiere, collaborando con il personale dell'Associazione o segnalando i servizi predisposti dall'Associazione stessa;
c) dotare l'Ufficio di arredi, idonea segnaletica interna e di quella esterna, preventivamente concordata con il Comune, che in caso di recesso dalla convenzione, resteranno in uso all'Associazione;
d) formare adeguatamente il personale dell'Associazione, anche attivando corsi di formazione specialistici, se organizzati per gli operatori I.A.T., e/o assistendo in loco gli operatori dell'Associazione;
e) fornire e mettere a disposizione il materiale promozionale prodotto, nonchè provvedere alla realizzazione di idoneo materiale promozionale, se mancante, su segnalazione degli altri soggetti convenzionati;
f) collaborare con il Comune e con l'Associazione nell'individuazione di nuovi locali da adibire ad Ufficio I.A.T. e nella progettazione del layout;
g) provvedere al pagamento delle utenze telefoniche intestate alla società Provincia di Verona Turismo S.R.L..
Articolo 5
Obblighi comuni a Comune, Associazione e Provincia
Il Comune, l'Associazione e la Provincia si impegnano a:
- concordare l'orario di apertura dell'Ufficio I.A.T.;
- collaborare nella programmazione delle iniziative di carattere turistico.
Articolo 6
Durata - Rinvio alla convenzione quadro
La presente convenzione ha durata triennale. Alla scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti.
Articolo 7
Recesso
Ciascun Ente può recedere dalla convenzione, con decorrenza degli effetti dal trentesimo giorno successivo dalla data di acquisizione al protocollo generale della Provincia di Verona della comunicazione scritta di recesso. La Provincia comunicherà a sua volta agli altri Enti l'intervenuto recesso.
Articolo 8
Gestione Associata: Individuazione dell'Ente Capo Fila-Delega di funzioni.
Il Comune e l'Associazione riconoscono alla Provincia il compito di Ente "Capo fila" nel servizio di accoglienza e informazioni turistiche, coordinandosi e collaborando nelle varie iniziative per l'efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione.
Articolo 9
Forme di consultazione
I dettagli pratici di ogni operazione saranno di volta in volta concordati tra i referenti individuati dalle parti. Il referente della Provincia è il Dirigente dei Servizi Turistico-Ricreativi o Responsabile del Procedimento da esso individuato, il referente del Comune aderente è il Sindaco o altro Responsabile individuato all'interno dell'Ente, il referente dell'Associazione è il Presidente.
Il Comune f.to DAVIDE BENDINELLI
La Provincia f.to LUIGI OLIVERI
L'Associazione f.to SIMONE ZENI
L'anno duemilasette, il giorno (03) tre del mese di Dicembre, il sottoscritto segretario generale Dr. GIUSEPPE PANASSIDI ha iscritto la presente scrittura privata al numero 39335 del Repertorio dei Contratti della Provincia.
Il Segretario Generale f.to GIUSEPPE PANASSIDI";
- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 01/2008 del 02.01.2008 - Prot. 1/2008 con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA CONTABILE E FINANZIARIA, sono conferite dall'01.01.2008 fino al 31.01.2008 al Sig. SOMETTI TULLIO - Funzionario Cat. D6 - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
- VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2008, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2007, in corso di esecutività;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 16.02.2007, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - PER L'ANNO 2007";
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2008, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 - Assegnazione provvisoria delle risorse, obiettivi ed indirizzi ai Responsabili dei Servizi";
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 3/2008 avente per oggetto: "PRESA D'ATTO DELLA "CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO I.A.T. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARDA E LA GESTIONE ASSOCIATA TRA LA PROVINCIA DI VERONA E L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI GARDA", PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE N. 21 - REP. N. 39335 IN DATA 03.12.2007 DELLA PROVINCIA DI VERONA", proponente: il Sindaco;
- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica soprariportato;
- CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di Legge,
D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di prendere atto della "CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO I.A.T. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARDA E LA GESTIONE ASSOCIATA TRA LA PROVINCIA DI VERONA E L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI GARDA", presso l'immobile comunale di Piazza Donatori di Sangue n. 21, pervenuta al ns. Protocollo n. 17157 del 31.12.2007, nel testo composto da n. 9 articoli in premessa riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stipulata in data 27.11.2007 tra il Comune di Garda nella persona del Sindaco pro-tempore Dr. DAVIDE BENDINELLI, la Provincia di Verona nella persona del Dirigente Coordinatore dell'Area Servizi alla Comunità e alla Persona Dr. LUIGI OLIVERI e l'Associazione Albergatori di Garda nella persona del Presidente SIMONE ZENI, e iscritta al Repertorio Provinciale n. 39335 del 03.12.2007;
2. di dare atto che tale Convenzione ha durata triennale perciò decorre dalla data della sua sottoscrizione 27.11.2007 e ha termine il 26.11.2010; la Provincia, il Comune e l'Associazione Albergatori potranno alla scadenza, previo accordo scritto, rinnovare la Convenzione per un uguale periodo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale;
4. di dare atto che cessa, conseguentemente, l'utilizzo dei locali adibiti ad Ufficio Informazioni - I.A.T. - della Provincia di Verona, presso la vecchia Sede Municipale in Lungolago Regina Adelaide;
5. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;
6. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
7. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-
8. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-
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