Regolamento edilizio, atto di indirizzo
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Data: 23/04/2010
Numero : 100082
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 23.04.2010.

 

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO - ART. 34 "DISTANZE DAI CONFINI" - ATTO DI INDIRIZZO.-

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

- PREMESSO che:

 

* l'art. 34 del Regolamento Edilizio - Distanze - alla lett. A), 6° comma, recita: “Le costruzioni devono distare dal confine del lotto almeno la metà della distanza minima consentita tra i fabbricati”. E' introdotta così una norma sulle distanze dai confini che rende inapplicabile nel territorio comunale l'istituto civilistico della prevenzione, che consente al proprietario che per primo edifica di scegliere se rispettare le distanze o costruire sul confine, nel qual caso il proprietario finitimo potrà costruire in aderenza;

 

* il punto B) dell'art. 34, 2° comma, sub b), dispone anche che “ove un edificio prospiciente a quello che si intende edificare o ristrutturare disti dal confine di proprietà meno della metà della distanza fissata dal Piano Regolatore Generale, il proprietario del secondo potrà esercitare, nei confronti del proprietario dell'edificio preesistente la facoltà di cui all'art. 875 c.c. onde poter costruire in aderenza sempre secondo quanto fissato al punto A) del presente articolo.”; questo 2° comma introduce quindi il criterio della prevenzione, consentendo la costruzione in aderenza e addirittura l'acquisto forzato della proprietà intercorrente fra la costruzione a distanza non regolare e il confine;

 

 

- CONSIDERATO che pare evidente che l'articolato, probabilmente stratificazione di interpolazioni normative succedutesi, abbia una formulazione complessivamente non perspicua;

 

- TUTTO CIO' PREMESSO, è opportuno chiarire che quanto previsto dal punto B) dell'art. 34, 2° comma, sub b), va applicato disattendendo quanto indicato alla lett. A), 6° comma, dando all'Ufficio Tecnico Comunale il presente atto di indirizzo;

 

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e sue modifiche e integrazioni;

 

- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 06/2008 in data 22.02.2008  -  Prot.  n. 2424/2008 -  con il quale le funzioni  di cui ai commi 2-3 dell'art. 107  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA EDILIZIA PRIVATA, sono conferite per il periodo dall'01.03.2008 fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, all'Arch. ZUMIANI GIORGIO - Funzionario Cat. D5 - con attribuzione della POSIZIONE  ORGANIZZATIVA;

 

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 05.03.2010, resa immediatamente eseguibile,  relativa a:  "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  -  P.E.G.  -  PER L'ANNO 2010";

 

- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 83/2010 avente per oggetto: "REGOLAMENTO EDILIZIO - ART. 34 "DISTANZE DAI CONFINI" - ATTO DI INDIRIZZO", proponente: il Sindaco;

 

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica soprariportato;

 

- CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge,

 

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

 

1. all'art. 34 del Regolamento Edilizio, il punto B), 2° comma, sub b), ha la prevalenza per i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione in aderenza con edifici preesistenti, sulle altre disposizioni contenute nel medesimo art. 34 del Regolamento Edilizio;

 

2. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;

 

3. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;

 

4. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-

 

5. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-

 

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