Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 23.04.2010.
OGGETTO: CONDONO EDILIZIO DITTA ALBRIGO ROSA: COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE DAI CONFINI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE.-
LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che:
* in data 06.07.2009, Prot. n. 9589/2009, la Ditta ALBRIGO ROSA, residente a Garda (VR) in Via Bellini, n. 4 - C.F.: LBR RSO 23A63 H018C, in qualità di proprietaria, ha presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di opere arbitrarie al fabbricato sito in Via Bellini, n. 4 e catastalmente identificato al Foglio n. 6, Mappale n. 213;
* le opere eseguite in difformità rispetto a quanto precedentemente autorizzato con Licenza edilizia n. 1909/15/19 del 16.05.1960 e successiva n. 5198 del 21.10.1964, riguardano, oltre l'interno dell'edificio, anche le modifiche di sagoma e in particolare la realizzazione di una scala esterna parzialmente chiusa anziché a sbalzo come autorizzata;
* la scala, così realizzata, costituisce manufatto al quale deve essere applicata la normativa della distanza da confini di proprietà e tra fabbricati;
* la scala in questione è posta ad una distanza inferiore a m. 5.00 dal confine di proprietà con il Mappale n. 607 del Foglio n. 6;
* l'art. 34, lett. B), del Regolamento Edilizio Comunale riconosce la possibilità di realizzare manufatti a minor distanza dal confine di proprietà, mediante accordi tra i confinanti, in forma notarile, da registrare e trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II. competente;
* l'area catastalmente identificata al Foglio n. 6, Mappale n. 607, è di proprietà del Comune di Garda (VR) e destinata dal vigente strumento urbanistico generale a “Verde Pubblico”;
* la scala esterna in questione, non costituisce limitazione sia attuale che futura all'uso dell'area destinata a verde pubblico e inoltre sulla stessa non insistono manufatti a distanza minore di m. 10.00, e tantomeno la previsione di una loro realizzazione futura, considerato che le N.T.A., all'art. 27.4, assentono la realizzazione di chioschi a carattere precario con l'esclusione di manufatti permanenti per i quali opera la distanza tra edifici;
* che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria implica la conformità delle opere eseguite in difformità, alla vigente normativa urbanistico-edilizia;
- RILEVATO inoltre che la scala in questione è posta a distanza minore di m. 5.00 anche dall'adiacente Mappale n. 875, proprietà di altra Ditta, ma che tuttavia la conformazione dello stesso nella parte a Nord a confine con il Mappale n. 607 non limita lo jus aedificandi in capo al proprietario del Mappale n. 875;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 06/2008 in data 22.02.2008 - Prot. n. 2424/2008 - con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA EDILIZIA PRIVATA, sono conferite per il periodo dall'01.03.2008 fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, all'Arch. ZUMIANI GIORGIO - Funzionario Cat. D5 - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 05.03.2010, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - PER L'ANNO 2010";
- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 80/2010 avente per oggetto: "CONDONO EDILIZIO DITTA ALBRIGO ROSA: COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE DAI CONFINI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE", proponente: il Sindaco;
- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica soprariportato;
- CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge,
D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di autorizzare il mantenimento della scala esterna posizionata sul prospetto Nord del fabbricato sito in Via Bellini e catastalmente identificato al Foglio n. 6, Mappale n. 213, di proprietà della Ditta ALBRIGO ROSA - C.F.: LBR RSO 23A63 H018C - e FERRI LUCIANO - C.F.: FRR LCN 53A27 D915L;
2. di disporre che l'atto di assenso tra il Comune di Garda (VR) e la Ditta ALBRIGO ROSA e FERRI LUCIANO sia registrato e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Verona;
3. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;
4. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
5. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
6. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-
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