Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 02.04.2010.
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DANNO SUBITO DAL SIG. ... DI GARDA (VR), PER SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 07.07.2008 IN GARDA, VIA VALMORA, CAUSATO DALLA PRESENZA DI MATERIALE SCIVOLOSO SULL'ASFALTO - ATTO DI INDIRIZZO.-
LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la Relazione di Servizio Prot. n. 9813 in data 16.07.2008, a firma del V.Istruttore di Polizia Locale MANCUSO GIACOMO, da cui si evince che:
* il giorno 07.07.2008, il Sig. ... di Garda (VR), percorrendo la Via Valmora verso il centro del paese a bordo del suo motociclo, insieme ad una collega, rovinava a terra a causa dell'asfalto reso viscido dal limo creato dal continuo scorrere di acqua proveniente da una vasca per l'irrigazione distante pochi metri dal luogo dell'incidente;
* lo scrivente, recandosi successivamente sul posto, constatava che effettivamente sulla pavimentazione scorreva abbondantemente dell'acqua proveniente da un buco sulla parete della predetta vasca, con funzione di troppo pieno, venendosi così a creare un fondo scivoloso, sia per il limo formatosi per il continuo scorrere dell'acqua che per la presenza di fango;
* originariamente tale scarico doveva confluire in una canalizzazione intubata verso la parte opposta della strada senza invadere la sede stradale ma, a causa di lavori di alcune Ditte che hanno effettuato uno scavo nella via, per la posa di impianti, il tubo di convogliamento dell'acqua si presentava otturato da terra e vegetazione, creando la deviazione del liquido sopra descritta;
- VISTA la richiesta di risarcimento danni, presentata dal Sig. ... in data 30.12.2008, corredata della ricevuta fiscale n. 924 del 30.12.2008, dell'Officina Meccanica AUTOJOLLY S.R.L. di Costermano (VR), di complessivi Euro 710,00 per le spese di riparazione del motociclo;
- VISTA la seguente Relazione Tecnica Prot. n. 8031 del 04.06.2009, a firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Geom. SAVOIA ALESSANDRO: “In data 07.07.2008, il Sig. ... di Garda (VR), a bordo della sua moto, percorrendo la Via Valmora insieme ad una collega, cadeva a terra causa l'asfalto della strada reso viscido dal limo presente sull'asfalto stesso e generato dallo scorrere di acqua sulla sede stradale proveniente dal troppo pieno di una vasca di raccolta acque piovane per irrigazione, ubicata su proprietà privata a lato della suddetta via, il cui proprietario, da accertamenti, risulta essere la Sig.ra .... Il Sig. ... e la trasportata subivano danni fisici e la motocicletta veniva danneggiata. Da informazioni assunte, da verifiche in loco e come risulta anche dal rapporto della Polizia Locale del 16.07.2008, l'acqua in esubero proveniente dalla suddetta vasca avrebbe dovuto confluire in una canalizzazione intubata posta sotto la sede stradale che, a causa di lavori di scavo per posa condotte gas e acqua potabile, era stata danneggiata e non era più in grado di svolgere la sua funzione. La stessa infatti a seguito di scavi effettuati successivamente, atti ad accertarne le condizioni, si presentava rotta e intasata da terreno e vegetazione.
Ad eseguire gli scavi sopraccitati erano state le due imprese di seguito generalizzate:
* MASFAC - FACCHI LUIGI di Brescianini Ornella & C. S.N.C. di Capriolo (BS), esecutrice dei lavori di posa delle condotte per conto della Soc. ITALGAS S.P.A. che ha attualmente in gestione la rete del gas metano in Comune di Garda,
* BERTOLDI AUGUSTO di Garda (VR), esecutrice dei lavori di posa delle tubazioni dell'acqua potabile per conto dell'AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. con sede in Peschiera del Garda (VR), che ha attualmente in gestione la rete acquedottistica del Comune di Garda;
ambedue le Ditte si dichiarano estranee ai fatti e scaricano la responsabilità una sull'altra.
L'Azienda Gardesana Servizi, resasi comunque disponibile ad eseguire l'intervento di riparazione al fine di sanare la situazione di pericolo, a seguito dell'effettuazione dell'intervento stesso, con comunicazione datata 29.09.2008, non solo ribadiva la propria estraneità, ma chiedeva anche al Comune il risarcimento delle spese sostenute, pratica a cui comunque non è mai stato dato corso.”;
- PRESO ATTO che, in merito al sinistro stradale del 07.07.2008, la Compagnia AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., con cui il Comune di Garda (VR) ha stipulato la Polizza assicurativa RCT n. 64461298/5 (ex WINTERTHUR ASSICURAZIONI), ha comunicato che la presenza di materiale scivoloso sull'asfalto derivava dai lavori eseguiti dalla Ditta MASFAC di Capriolo (BS) e pertanto declina ogni responsabilità in merito alla suddetta richiesta di risarcimento danni;
- CONSIDERATO che, in base all'art. 2043 c.c., si ravvisa responsabilità della Pubblica Amministrazione qualora l'utente della strada subisca un danno per cattiva manutenzione della stessa e dimostri che l'evento dannoso è causalmente ricollegabile a una insidia o trabocchetto, cioè a una situazione di fatto rappresentante un pericolo occulto, nonché per omessa verifica, al fine di impedire che si creino situazioni di pericolo per gli utenti, durante lo svolgimento dei lavori o l'inadeguato ripristino una volta terminati gli stessi;
- RITENUTO pertanto di riconoscere il danno subito dal Sig. ... di Garda (VR) in seguito al sinistro stradale del 07.07.2008, autorizzando la spesa di complessivi Euro 710,00 a favore dello stesso, quale risarcimento danni per la riparazione del proprio motociclo, e incaricando il Responsabile del Servizio Finanziario di procedere direttamente al recupero della somma a carico delle predette Ditte esecutrici dei lavori: MASFAC - FACCHI LUIGI di Brescianini Ornella & C. S.N.C. di Capriolo (BS) e BERTOLDI AUGUSTO di Garda (VR), mediante riscossione coattiva;
- RITENUTO il presente provvedimento atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio Area Contabile e Finanziaria;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA la disponibilità del Bilancio 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2009, esecutiva;
- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 02/2010 del 04.01.2010 - Prot. n. 18/2010 - con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA LAVORI PUBBLICI, sono conferite per l'anno 2010 al Geom. SAVOIA ALESSANDRO - Istruttore Direttivo Cat. D1 giuridica/Pos. D5 economica - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 03/2010 del 04.01.2010 - Prot. n. 19/2010 - con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA CONTABILE E FINANZIARIA, sono conferite per l'anno 2010 al Rag. SALIER GIAN MATTEO - Istruttore Cat. C5 - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 05.03.2010, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - PER L'ANNO 2010";
- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 71/2010 avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DANNO SUBITO DAL SIG. ... DI GARDA (VR), PER SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 07.07.2008 IN GARDA, VIA VALMORA, CAUSATO DALLA PRESENZA DI MATERIALE SCIVOLOSO SULL'ASFALTO - ATTO DI INDIRIZZO", proponente: il Sindaco;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile soprariportati;
- CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge,
D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di riconoscere il danno subito dal Sig. ... di Garda (VR) in seguito al sinistro stradale avvenuto in Garda, Via Valmora, il 07.07.2008, causato dalla presenza di materiale scivoloso sull'asfalto, autorizzando la spesa di complessivi Euro 710,00 a favore dello stesso, quale risarcimento danni per la riparazione del proprio motociclo, e incaricando il Responsabile del Servizio Finanziario di procedere direttamente al recupero della somma a carico delle Ditte esecutrici dei lavori di scavo per posa condotte gas e acqua potabile in loco: MASFAC - FACCHI LUIGI di Brescianini Ornella & C. S.N.C. di Capriolo (BS) e BERTOLDI AUGUSTO di Garda (VR), mediante riscossione coattiva;
2. di far fronte alla suddetta spesa con imputazione all'int. 4000005, cap. 1290 - Riga di PEG 01 - Area Contabile e Finanziaria - "Rimborso spese per servizi per conto terzi" del Bilancio c.a. (IMP. 248/2010), con rivalsa nei confronti delle predette Ditte, e introito alla risorsa 6050000, cap. 970 - Riga di PEG 01 - Area Contabile e Finanziaria - "Rimborso spese per servizi per conto terzi" del Bilancio c.a. (ACC. 29/2010);
3. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;
4. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
5. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-
6. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-
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