OGGETTO: INSERIMENTO NEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI GARDA, DELL'ART. 6 BIS - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, RICERCA, STUDIO E CONSULENZA.-
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla proposta di delibera n. 39/2008.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
22.02.2008 F.to Dr. Stefano Venturi
LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che:
* l'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005 prevede che gli atti di spesa relativi ai commi 9 e 10 della stessa Legge di importo superiore a 5.000 Euro devono essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
* i commi indicati dall'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005 si riferiscono rispettivamente:
- il comma 9: ad incarichi per studi e di consulenza,
- il comma 10: a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e di rappresentanza;
* la Corte dei Conti con la deliberazione Linee Guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266 del 2005 (Legge Finanziaria per l'anno 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali ha sottolineato che l'obbligo di invio riguarda i provvedimenti e gli atti in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000,00 Euro e che l'obbligo si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, poichè il comma 173 non ha confermato l'esenzione prevista dal non più vigente comma 42 della Legge n. 311/2004 e che la trasmissione deve avvenire alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo sulla gestione da effettuare con le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo medesimo;
- CONSIDERATO che le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, nell'adunanza del 15 Febbraio 2005, deliberazione n. 6/contr/05 hanno fornito chiarimenti in tema di affidamento di incarichi di studio e consulenza ricordando che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha definito cinque requisiti da rispettare perchè il conferimento di incarichi e consulenze sia legittimo:
1. rispondenza agli obiettivi dell'Amministrazione;
2. inesistenza della figura professionale all'interno dell'organizzazione,
inesistenza da accertare con una reale ricognizione;
3. indicazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento;
4. indicazione della durata;
5. proporzione tra compenso ed utilità conseguita dall'Amministrazione;
- PRESO ATTO sempre delle indicazioni fornite dalle Linee Guida della Corte dei Conti in tema di definizioni, secondo le quali:
* gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
* gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
* le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti;
- PRESO ATTO altresì che l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede espressamente che per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
* l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
* l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
* la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- RILEVATO che l'art. 3, comma 56, della Legge n. 244 del 24.12.2007 stabilisce che con il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione e altresì che con il medesimo Regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze;
- RILEVATO altresì che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- CONSIDERATO che l'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 "Presupposti programmatori e di dimensionamento economico annuale per il conferimento di incarichi di studio e ricerca, nonchè di consulenze" prevede che l'affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e che evidentemente tale programmazione possa riguardare solo le attività di ricerca e di studio, quali passaggi logici e strumentali alla realizzazione di obiettivi di natura programmatica, come rilevato dalla stessa Corte dei Conti quando ha specificato giustamente che gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- RILEVATO invece che ben difficilmente l'affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di consulenza (laddove essa si intenda evidentemente solo ed esclusivamente quale richiesta di un parere ad un esperto su di una questione una tantum e particolarmente complessa), possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto appare evidente che il presupposto per la richiesta di una consulenza è quello di trovarsi di fronte ad un problema di natura tecnico-giuridica che può nascere e dipendere da fatti ed eventi di varia natura, non programmabili. Proprio in virtù della non programmabilità di questi eventi, appare del tutto pleonastico e generico un eventuale programma di Consiglio che altro scopo non avrebbe se non quello di adoperarsi per attuare formalmente la norma senza che ad essa corrisponda un'effettiva e consolidata previsione delle reali necessità che nel corso dell'anno potrebbero venire ad esistenza;
- PRESO ATTO della modifica apportata alla disposizione della Legge n. 662/1996 dall'art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007, secondo la quale le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- CONSIDERATO di fare propri i criteri delineati nella deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2005;
- VISTO il nuovo "Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi e Disciplina delle Modalità di Assunzione, dei Requisiti di Accesso e delle Modalità Concorsuali", approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 199 del 27.10.2006 e n. 29 del 09.02.2007, esecutive;
- VISTA la Legge n. 311/2004;
- VISTA la Legge n. 266/2005;
- VISTA la Legge n. 269/2006;
- VISTA la Legge n. 244/2007;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 01/2007 del 02.01.2007 - Prot. 11/2007 con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE, sono attribuite fino al termine del mandato del Sindaco, al Dr. VENTURI STEFANO - Segretario Comunale titolare e Direttore Generale;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 16.02.2007, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - PER L'ANNO 2007";
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2008, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 - Assegnazione provvisoria delle risorse, obiettivi ed indirizzi ai Responsabili dei Servizi";
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 39/2008 avente per oggetto: "INSERIMENTO NEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI GARDA, DELL'ART. 6 BIS - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, RICERCA, STUDIO E CONSULENZA", proponente: il Sindaco;
- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica soprariportato;
- CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di Legge,
D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di inserire nel "Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi e Disciplina delle Modalità di Assunzione, dei Requisiti di Accesso e delle Modalità Concorsuali", approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 199 del 27.10.2006 e n. 29 del 09.02.2007, esecutive, la seguente nuova norma:
ART. 6 BIS - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE,
RICERCA, STUDIO E CONSULENZA:
"L'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale può avvenire solo nel rispetto dei seguenti criteri e limiti di spesa:
* l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento all'Ente Locale;
* gli incarichi possono essere attribuiti solo ove nel Comune ciascun Responsabile di Area, ovvero il Segretario Generale, non siano in possesso di adeguata preparazione professionale corrispondente all'incarico che deve essere espletato, il quale deve quindi caratterizzarsi per essere particolarmente specifico e qualificato;
* l'affidamento dell'incarico deve essere motivato indicando le finalità che con l'affidamento si intendono perseguire e i vantaggi che ci si propone di realizzare;
* il compenso deve essere proporzionato all'utilità che il Comune può conseguire dall'espletamento dell'incarico;
* nel contratto di affidamento devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso.
Per ciascun anno finanziario viene fissato il limite complessivo di spesa per incarichi da attribuire a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale in Euro 10.000,00.";
2. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;
3. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
4. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-
5. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-
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