OGGETTO: VERTENZA MARTINELLI DIMITRI/COMUNE DI GARDA: DETERMINAZIONE DI NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.-
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritàtecnica di cui alla proposta di delibera n. 37/2008.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
21.02.2008 F.to Geom. Alessandro Savoia
PARERE CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui alla proposta di delibera n. 37/2008.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
21.02.2008 F.to Tullio Sometti
LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO CHE:
* in data 05.04.2006 il Sig. Martinelli Dimitri invitava il Comune di Garda ad abbattere tre tigli per il danno che questi avevano cagionato alla sua abitazione ed alla sicurezza della pubblica via;
* il Comune di Garda, in risposta alla predetta lettera, ordinava il taglio di due tigli in quanto uno di questi era già morto e l'altro dava problemi all'allacciamento del metano, mentre per il terzo tiglio sarebbe stata necessaria solo una potatura;
* in data 06.10.2006 il Sig. Martinelli Dimitri diffidava il Comune di Garda a ripristinare il muretto di recinzione dell'immobile di proprietà, sito in Garda (VR), Via Don Gnocchi 44/46, perché danneggiato dalle radici e dal tronco di un tiglio abbattuto;
* in data 04.12.2006 il Sig. Martinelli Dimitri diffidava nuovamente il Comune di Garda affinché si adoperasse a riparare il danno arrecato al muretto di recinzione dell'immobile di proprietà, danneggiato dalle radici e dal tronco di tiglio di proprietà comunale;
* il Comune in data 12.02.2007 comunicava al Sig. Martinelli Dimitri di aver inoltrato la pratica alla sua Compagnia di Assicurazione per la valutazione nell'an e nel quantum della domanda di risarcimento del danno dallo stesso formulata;
* in data 24.07.2007 la Compagnia di Assicurazione comunicava al Sig. Martinelli di non poter accogliere la sua richiesta di risarcimento danni in quanto: "dall'esame della documentazione relativa al sinistro è stato accertato che: il sinistro non rientra nelle garanzie previste dalla polizza. Non è stata riscontrata infatti alcuna responsabilità a carico dell'assicurato. Mancano inoltre i presupposti di eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento";
* in data 28.08.2007 il Sig. Martinelli, a mezzo del suo avvocato, diffidava nuovamente l'Amministrazione Comunale a risarcire i danni subiti, quantificandoli in complessivi euro 2.235,00;
* che in data 05.02.2008 il Sig. Martinelli Dimitri citava in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Caprino Veronese, il Comune di Garda in persona del Sindaco pro-tempore e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 319 c.p.c., per ivi sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
. accogliere la domanda di risarcimento formulata da parte attrice e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di Garda in merito ai fatti de quo agitur;
. condannare le parte convenute a risarcire in solido il danno patito da parte attrice per il ripristino del muretto di recinzione dell'immobile di proprietà (quantificato in complessivi euro 2.235,00);
. condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite con gli accessori di legge;
- CONSIDERATO che in forza del disposto di cui all'art. 2051 del codice civile - Danno cagionato da cose in custodia - "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
In forza del citato articolo, responsabile del bene è il custode del bene stesso.
Il patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico è pertanto sotto la custodia dell'Ente proprietario, ovvero nel caso di specie dell'Amministrazione Comunale la quale, per esimersi dall'obbligo di risarcire eventuali danni cagionati dalla cosa di cui ha la custodia, è necessario che dimostri alla parte lesa che è stato fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Qualora il custode non riesca a provare il c.d. "caso fortuito", come nel caso di specie, la norma in esame pone a suo carico la responsabilità per i danni arrecati ai terzi e, conseguentemente, l'obbligo di risarcimento degli stessi;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15.02.2008, resa immediatamente eseguibile, con la quale:
. si demandava al Responsabile del Servizio AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI/ECOLOGIA/MANUTENZIONE - il compimento degli atti necessari all'esecuzione dei lavori di ripristino delle recinzioni degli immobili di proprietà dei signori Sala Pedrotti Margherita, Martinelli Dimitri e Monese Giuseppe, danneggiate dalle radici degli alberi di tiglio e platano ora rimossi in Via Don Gnocchi;
. si autorizzava la spesa necessaria di complessivi Euro 8.964,00 I.V.A. inclusa e precisamente:
* Euro 8.544,00 I.V.A. inclusa a favore della ditta C.I.S.A.T. S.N.C. di Lavanda Luigi, Alessandro & C. di Torri del Benaco (VR) Località Le Sorte n. 20, per la sistemazione dei marciapiedi e delle recinzioni degli immobili di proprietà dei signori Sala Pedrotti Margherita, Martinelli Dimitri e Monese Giuseppe, come da preventivi di spesa n. 13/2007 del 19.03.2007, nostro protocollo n. 3811 del 20.03.2007, e n. 18/2007 del 19.04.2007, nostro protocollo n. 5445 del 20.04.2007,
* Euro 420,00 I.V.A. inclusa a favore della ditta GIANNI SBIZZERA SERVIZIO FRESACEPPI con sede Casaleone (VR) Via Stradanuova 44/A, per il servizio di fresatura ed estirpazione dei ceppi degli alberi di tiglio e platano rimossi in Via Don Gnocchi,
utilizzando i fondi disponibili all'int. 2080101, cap. 1160 - Riga di PEG 20/2001 - Area Lavori Pubblici - "Acquisizione di beni immobili - Viabilità e servizi connessi - Strade e Circolazione" - Gestione Residui Passivi del Bilancio c.a. (IMP. 678/2001; 673/2002; 705/2003);
- RICHIAMATA altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica Lavori Pubblici n. 86 del 15.02.2008, con la quale:
* si impegnava la spesa di complessivi Euro 8.964,00 I.V.A. inclusa e precisamente:
. Euro 8.544,00 I.V.A. inclusa a favore della ditta C.I.S.A.T. S.N.C. di Lavanda Luigi, Alessandro & C. di Torri del Benaco (VR) Località Le Sorte n. 20, per la sistemazione dei marciapiedi e delle recinzioni degli immobili di proprietà dei signori Sala Pedrotti Margherita, Martinelli Dimitri e Monese Giuseppe, come da preventivi di spesa n. 13/2007 del 19.03.2007, nostro protocollo n. 3811 del 20.03.2007, e n. 18/2007 del 19.04.2007, nostro protocollo n. 5445 del 20.04.2007;
. Euro 420,00 I.V.A. inclusa a favore della ditta GIANNI SBIZZERA SERVIZIO FRESACEPPI con sede Casaleone (VR) Via Stradanuova 44/A, per il servizio di fresatura ed estirpazione dei ceppi degli alberi di tiglio e platano rimossi in Via Don Gnocchi;
con imputazione della spesa all'int. 2080101, cap. 1160 - Riga di PEG 20/2001 - Area Lavori Pubblici - "Acquisizione di beni immobili - Viabilità e servizi connessi - Strade e Circolazione" - Gestione Residui Passivi del Bilancio c.a. - IMP. 678/2001 - 673/2002 - 705/2003;
- RILEVATO che in forza e per gli effetti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15.02.2008, resa immediatamente eseguibile, la costituzione in giudizio da parte del Comune di Garda nel processo instaurato dal Sig. Martinelli avanti il Giudice di Pace di Caprino Veronese, sarebbe manifestamente contraddittoria, incongruente nonché illogica;
- CONSIDERATO che l'avv. Romano Donato, in qualità di procuratore legale del Sig. Martinelli, all'uopo interpellato dall'Amministrazione Comunale, si è dichiarato disponibile a rinunciare agli atti del processo instaurato avanti al Giudice di Pace di Caprino Veronese avverso la corresponsione della somma omnicomprensiva di euro 2.500,00 (di cui euro 2.235,00 a titolo di risarcimento del danno subito ed euro 265,00 a titolo di rifusione delle spese legali);
- RITENUTO OPPORTUNO non costituirsi nell'instaurando giudizio avanti il Giudice di Pace di Caprino Veronese, nonchè autorizzare la spesa di euro 2.500,00 a favore del sig. Martinelli Dimitri, a totale tacitazione dei danni subiti, con rinuncia agli atti del giudizio stesso;
- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 02/2008 del 02.01.2008 - Prot. 2/2008 con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA LAVORI PUBBLICI, sono conferite per l'anno 2008 al Geom. SAVOIA ALESSANDRO - Istruttore Direttivo Cat. D1 giuridica/Pos. D5 economica - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 05/2008 dell'01.02.2008 - Prot. 1404/2008 - con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA CONTABILE E FINANZIARIA, sono conferite dall'01.02.2008 fino al 31.08.2008 al Sig. SOMETTI TULLIO - Funzionario Cat. D6 - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
- VISTA la disponibilità del Bilancio 2008, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2007, esecutiva;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 16.02.2007, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - PER L'ANNO 2007";
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2008, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 - Assegnazione provvisoria delle risorse, obiettivi ed indirizzi ai Responsabili dei Servizi";
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 37/2008 avente per oggetto: "VERTENZA MARTINELLI DIMITRI/COMUNE DI GARDA: DETERMINAZIONE DI NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO", proponente: l'Assessore Mario Bendinelli;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile soprariportati;
- CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di Legge,
D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di non costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Martinelli Dimitri avanti il Giudice di Pace di Caprino Veronese, in quanto in forza e per gli effetti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15.02.2008, resa immediatamente eseguibile, la costituzione in giudizio da parte del Comune di Garda sarebbe manifestamente contraddittoria, incongruente nonché illogica;
2. di prendere atto che l'avv. Romano Donato, in qualità di procuratore legale del Sig. Martinelli, all'uopo interpellato dall'Amministrazione Comunale, si è dichiarato disponibile a rinunciare agli atti del processo instaurato avanti al Giudice di Pace di Caprino Veronese avverso la corresponsione della somma omnicomprensiva di euro 2.500,00 (di cui euro 2.235,00 a titolo di risarcimento del danno subito ed euro 265,00 a titolo di rifusione delle spese legali);
3. di autorizzare pertanto la spesa di euro 2.500,00 a favore del sig. Martinelli Dimitri, a totale tacitazione dei danni subiti, con rinuncia agli atti del giudizio stesso, con imputazione della spesa all'int. 1010203, cap. 80 - Riga di PEG 134/1998 - Area Affari Generali - "Prestazioni di Servizi - Spese per liti e/o arbitraggi" del Bilancio c.a. (IMP. 211/2008);
4. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-
5. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-
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