COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTE
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Data: 08/02/2008
Numero : 26
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE, PREVISTA DALL'ART. 9 DELLA L.R. 23.10.2003 N. 23, E DETEMINAZIONE COMPENSI PER OGNI VISITA DI COLLAUDO.-

 

                                PARERE TECNICO

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla proposta di delibera n. 24/2008.

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  06.02.2008    F.to           Barbara Lo Galbo

 

 

 

 

                              LA GIUNTA COMUNALE

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 536 del 15.11.1988, esecutiva,  con la quale si nominavano i componenti della Commissione per  il collaudo degli impianti di carburante;

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 565 del 31.10.1989, esecutiva, con la quale si integrava la deliberazione della Giunta Comunale n. 536/1988, stabilendo il compenso di lorde Lit. 100.000.- (Euro  51,65) per ciascun componente della suddetta Commissione di Collaudo degli Impianti di Carburante;

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 14.05.1991, esecutiva, con la quale si modificava la deliberazione della Giunta Comunale n. 536/1988, nel senso che veniva a far parte della Commissione per il colludo degli impianti di carburante, con funzioni di segretario, un dipendente comunale incaricato, operante nel settore;

 

- VISTO il D.Lgs. 11.02.1998 n. 32 e sue modifiche, recante norme di razionalizzazione del sistema di distribuzione di carburanti;

 

- VISTO l'art. 19 della Legge 05.03.2001 n. 57 e il D.M. 31.10.2001 che ha approvato il Piano Nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, i quali prevedono gli obiettivi e le azioni necessarie cui le Regioni devono attenersi nei propri provvedimenti diretti all'ammodernamento della rete stradale di carburanti;

 

- PRESO ATTO che a tal fine è stata emanata la L.R. 23.10.2003 n. 23 che si qualifica quale provvedimento di ammodernamento della rete stradale di carburanti nell'ambito della Regione Veneto;

 

- CONSIDERATO che la nuova Legge Regionale all'art. 4, comma 2, lett. c), attribuisce alla Giunta Regionale il compito di individuare le procedure per i collaudi nonchè di determinare l'indennità spettante ai componenti la Commissione di Collaudo, sentita la Commissione Consultiva Regionale Carburanti ai sensi dell'art. 12 della Legge medesima;

 

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n. 641 del 12.03.2004 con cui si approvavano le seguenti procedure per il collaudo degli impianti di distribuzione di carburante:

1. ad ultimazione dei lavori i titolari delle autorizzazioni relative ai nuovi impianti, a quelli ristrutturati e a quelli cui è stato aggiunto il prodotto metano e/o GPL, presentano al Comune sede dell'impianto, domanda di collaudo da parte dell'apposita Commissione prevista dall'art. 9 della L.R. 23.10.2003 n. 23;

2. parimenti il titolare dell'autorizzazione di un impianto stradale di carburante, novanta giorni prima della scadenza quindicennale dall'ultimo collaudo generale, presenta al Comune sede dell'impianto, domanda di verifica, di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.02.1998, n. 32, dell'idoneità tecnica e fiscale degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale;

3. la Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda;

4. il Comune trasmette copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione, al titolare dell'impianto, ai Vigili del Fuoco, all'Ufficio Tecnico di Finanza, all'Ente proprietario della strada, all'Unità Locale Socio Sanitaria e alla Provincia;

5. nel caso in cui la Commissione, in sede di collaudo, accerti che non sono stati eseguiti tutti i lavori previsti dall'autorizzazione comunale, collauda comunque l'impianto e invita l'Amministrazione Comunale ad aggiornare l'autorizzazione sulla base del verbale di collaudo;

6. analogamente, nei casi di modifiche soggette a comunicazione, l'Amministrazione Comunale aggiorna l'autorizzazione sulla base delle asseverazioni presentate dal titolare dell'impianto e redatte da tecnico abilitato;

7. copia del provvedimento di aggiornamento deve essere trasmesso assieme al verbale di collaudo agli Enti od Uffici di cui al precedente punto 4, entro 15 giorni dalla data del collaudo;

8. ai componenti della Commissione spetta una indennità pari ad Euro 150,00 per il collaudo degli impianti stradali e ad Euro 70,00 per gli impianti ad uso privato e per natanti;

9. gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente;

10. la Commissione di collaudo può essere integrata dalla Giunta Comunale da un dipendente comunale incaricato del settore, che svolge le funzioni di segretario della stessa, senza alcun onere a carico del richiedente;

11. in attesa che la Commissione abbia effettuato il prescritto collaudo, il Comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della citata L.R. n. 23/2003;

12. il presente provvedimento si applica a tutte le domande di collaudo pervenute ai Comuni;

 

- VISTO l'art. 9 della L.R. n. 23 del 23.10.2003, il quale prevede:

* comma 1: ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita Commissione nominata dal Comune e composta da:

a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente,

b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato,

c) l'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, o un suo delegato,

d) il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o un suo delegato,

e) un rappresentante dell'Unità Locale Socio Sanitaria (U.L.S.S.) competente per territorio;

* comma 2: la Commissione di Collaudo effettua, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, la verifica quindicennale di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 11.02.1998, n. 32, sull'idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale;

 

- RITENUTO di dover provvedere in merito mediante presa d'atto di quanto previsto dalla L.R. n. 23 del 23.10.2003 e dalla D.G.R. n. 641 in data 12.03.2004;

 

- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 03/2008 del 02.01.2008 - Prot. 3/2008 con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.,  relativamente all'AREA AFFARI GENERALI,  sono conferite per l'anno 2008 alla Sig.ra LO GALBO BARBARA - Istruttore Direttivo Cat. D1 - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;

 

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 16.02.2007, resa immediatamente eseguibile,  relativa a: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - PER L'ANNO 2007";

 

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2008, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 - Assegnazione provvisoria delle risorse, obiettivi ed indirizzi ai Responsabili dei Servizi";

 

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

 

- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 24/2008 avente per oggetto: "NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE,  PREVISTA DALL'ART. 9  DELLA L.R. 23.10.2003  N. 23, E DETEMINAZIONE COMPENSI PER OGNI VISITA DI COLLAUDO",  proponente: il Sindaco;

 

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica soprariportato;

 

- CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di Legge,

 

 

                                D E L I B E R A

 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

 

 

1. di nominare la Commissione per il Collaudo degli Impianti di Distribuzione di Carburante,  come previsto  dall'art. 9 della L.R. n. 23 del 23.10.2003 e dalle procedure emanate con deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n. 641 del 12.03.2004, nelle seguenti persone:

a) il Responsabile dell'Area Affari Generali                                                                                                                     - Presidente,

b) il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici                                                                                                                    - Membro,

c) l'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico di Finanza - UTF -  competente per territorio, o un suo delegato           - Membro,

d) il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o un suo delegato                            - Membro,

e) un rappresentante dell'Unità Locale Socio Sanitaria - U.L.S.S. - competente per territorio                                 - Membro,

f) funge da segretario un impiegato del Comune incaricato del settore;

 

2. la Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda;

 

3. ai componenti della Commissione, ad eccezione del segretario, spetta un'indennità determinata dalla D.G.R. n. 641 in data 12.03.2004, pari a:

* Euro 150,00 per il collaudo degli impianti stradali,

* Euro  70,00 per gli impianti ad uso privato e per natanti,

con onere a carico del richiedente;

 

4. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;

 

5. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;

 

6. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-

 

7. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-

 

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