NON IMPUGNAZIONE SENTENZA D.&B. SERVIZI
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Data: 17/04/2009
Numero : 90069
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 17.04.2009.

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NON IMPUGNAZIONE SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI VERONA N. 1779/2008 RELATIVA ALLA CAUSA N. 5078/02 - D.&B. SERVIZI S.R.L./COMUNE DI GARDA + ALTRI, CON RELATIVA CONDANNA DEL COMUNE AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI E RISARCIMENTO DANNI, PER CONTRATTO DI GESTIONE 2001/2003 PARCHEGGIO COMUNALE A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI E AUTOBUS DI VIA PREITE.-

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

- RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Area Finanziaria n. 184 in data 28.03.2001, con la quale:

* veniva indetta l'ASTA PUBBLICA per l'affidamento del Servizio di Gestione del parcheggio a pagamento per autoveicoli e autobus sito in Via Preite a Garda (VR), per il periodo dall'01.05.2001 fino al 30.04.2003, ai sensi dell'art. 73, lett. c), del R.D. n. 827 del 23.05.1924, da esperirsi con il sistema previsto dal successivo art. 76 - commi 1-2-3 - con aggiudicazione a favore della Ditta che offriva il maggior aumento, in termini monetari, rispetto alla cifra a base d'asta;

* si approvava lo schema di Bando di Gara relativo all'affidamento del servizio di cui sopra, per un importo a base d'asta pari ad annue Lit. 170.000.000.- (I.V.A. al 20% esclusa);

 

- RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Area Finanziaria n. 297 del 27.04.2001, con la quale si prendeva atto del verbale di aggiudicazione dell'Asta Pubblica (pubblico incanto) per la gestione del parcheggio comunale a pagamento per autoveicoli e autobus sito in Via Preite, per il periodo dall'01.05.2001 al 30.04.2003, alla Ditta D&B SERVIZI S.R.L. - Via G. Saragat n. 1 - Preganziol (TV), la quale aveva offerto Lit. 200.000.000.- annue più I.V.A. al 20%, pari a complessive Lit. 240.000.000.- annue I.V.A. inclusa;

 

- VISTO il relativo contratto d'Appalto Rep. n. 41/2001 in data 19.06.2001, registrato a Caprino Veronese (VR) il 02.07.2001 al n. 117, Mod. I;

 

- VISTO il verbale in data 31.05.2002 con cui si consegnava formalmente l'impianto stesso;

 

- CONSIDERATO che con Atto di Citazione pervenuto al ns. Protocollo n. 10893 in data 01.08.2002, la società D.& B. SERVIZI S.R.L. di Preganziol (TV), appaltatrice del servizio per la gestione del parcheggio a pagamento per autoveicoli e autobus a Garda (VR) in Via Preite, per il periodo dal 01.05.2001 al 30.04.2003, citava il Comune di Garda (VR), in persona del Sindaco pro-tempore, avanti il Tribunale C.P. di Verona per l'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti per la gestione del sopracitato parcheggio; la Ditta contestava l'impossibilità di utilizzo dei macchinari che automatizzavano il parcheggio;

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 21.08.2002, resa immediatamente eseguibile, con la quale:

* si stabiliva di resistere in giudizio contro il suddetto Atto di Citazione per chiamata in causa promosso dalla Società D.& B. SERVIZI S.R.L. di Preganziol (TV), appaltatrice del servizio per la gestione del parcheggio a pagamento per autoveicoli e autobus a Garda (VR) in Via Preite;

* si dava mandato all'Avvocato Prof. SALA GIOVANNI del Foro di Verona, con Studio Legale in Verona - Lungadige Capuleti, 1/A, di rappresentare, dinanzi al predetto Organo Giurisdizionale, il Comune di Garda (VR) quale parte controinteressata, conferendogli il mandato speciale;

 

- RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 13.11.2002, resa immediatamente eseguibile, con la quale si integrava la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 in data 21.08.2002, avente per oggetto: "Incarico allo Studio Legale Avv. SALA GIOVANNI di Verona per costituzione in giudizio contro Atto di Citazione promosso dalla Società D.&B. SERVIZI S.R.L. di Preganziol (TV)", incaricando l'Avv. SALA GIOVANNI di Verona di provvedere a chiamare in causa l'impresa RODA S.P.A. con sede in Via Francesca, n. 10 - 25026 Pontevico (BS) - esecutrice dei lavori di costruzione del parcheggio a pagamento per autoveicoli e autobus a Garda (VR) in Via Preite - nonchè la relativa Direzione Lavori nella persona dell'Ing. Arch. BONAGIUNTI BRUNO di Verona, allo scopo di accertare la veridicità del segnalato malfunzionamento dell'impianto automatico del parcheggio di cui trattasi;

 

 

- DATO ATTO che il Giudice Istruttore, designato alla trattazione della causa civile in parola, oltre alla prova testimoniale, ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio per la descrizione e la verifica dei luoghi, per la verifica del funzionamento e dei difetti dell'impianto, nonché per l'indicazione delle cause, degli interventi riparatori e dei costi necessari a tale ripristino;

 

- RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica Lavori Pubblici n. 362 del 01.07.2002, con la quale si affidava allo Studio di Progettazione Elettrica, Elettronica ed Automazione, Consulenza Energetica, Certificazione Antincendio - Via Cappelli, n. 7 - 37131 Verona, nella persona dell'Ing. GHEZZER MASSIMO, l'incarico di redazione della perizia tecnica per la verifica della consistenza della fornitura, il rispetto degli obblighi normativi e l'analisi dei problemi tecnici emersi - 1^ fase, da effettuarsi sul sistema di automazione del parcheggio auto sito in Via Carmelo Preite in Garda (VR);

 

- RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica Lavori Pubblici n. 548 del 19.09.2005, con cui si approvava il disciplinare d'incarico all'Ing. GHEZZER MASSIMO di Verona, per la stesura della perizia tecnica di parte nell'ambito della causa civile n. 5078/02 pendente avanti il Tribunale di Verona, da effettuarsi sul sistema di automazione del parcheggio auto sito in Via Preite in Garda (VR);

 

- VISTA la Sentenza esecutiva del Tribunale di Verona n. 1779/2008 in data 02.05.2008, pubblicata il 18.06.2008, che ha condannato il Comune di Garda (VR) al risarcimento dei danni e spese legali nella causa n. 5078/02 di cui trattasi, con conseguente relativo debito fuori Bilancio;

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 12.09.2008, resa immediatamente eseguibile, con la quale:

* si richiedeva - in attesa del riconoscimento da parte del Consiglio Comunale della legittimità del debito fuori Bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa - al Tesoriere Comunale - Unicredit Banca S.P.A. - di provvedere al pagamento su giacenza di cassa dell'Ente, entro e non oltre il 30.09.2008, dell'importo di complessivi Euro 36.046,94 (C.P.A. 2% compreso e I.V.A. non dovuta) a favore dell'Avv. CALABRESE ALESSANDRA dello STUDIO LEGALE CALABRESE - Via Cesare Battisti, 15 - 37051 Bovolone (VR), per la parte D.&B. SERVIZI S.R.L., come da preavviso di fattura in data 04.09.2008,    in esecuzione    della Sentenza    con formula   esecutiva    del  Tribunale di Verona   n. 1779/2008 che ha condannato il Comune di Garda al risarcimento dei danni e spese legali nella Causa n. 5078/02 - D.&B. SERVIZI S.R.L./COMUNE DI GARDA + ALTRI, per mancato rispetto del contratto d'Appalto Rep. 41/2001 del 19.06.2001, registrato a Caprino Veronese (VR) il 02.07.2001 al n. 117, Mod. I, relativo alla gestione del parcheggio comunale a pagamento per autoveicoli e autobus sito in Via Preite, per il periodo dall'01.05.2001 al 30.04.2003, e precisamente:

1) Risarcimento danni Euro 15.300,00 oltre rivalutazione monetaria

    e interessi dall'01.08.2002                                                              Euro  19.929,97

2) Spese registrazione Sentenza                                                          Euro       586,16

3) Spese legali Euro 12.500,00 + 12,50% + accessori e anticipate      Euro  15.530,81

                                                                       Totale complessivo      Euro  36.046,94;

* si dava atto che, successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, verrà emesso mandato a copertura per la regolarizzazione delle operazioni contabili;

 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2008, esecutiva, relativa alla: “Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2008 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi  (art. 193,  comma 2,  del D.Lgs. 267/2000)”,  con la quale  si applicava quota parte  (Euro 67.000,00) dell'avanzo di Amministrazione non vincolato risultante dal Rendiconto 2007, per finanziare la soluzione della Sentenza esecutiva del Tribunale di Verona n. 1779/2008 relativa alla causa n. 5078/02  - D.&B. Servizi S.R.L./Comune di Garda + altri -  che vede soccombente  il Comune di Garda (VR),     provvedendo   all'inserimento  a Bilancio   di una somma    pari    ad  Euro 67.000,00 per evitare squilibri e rimandando il formale riconoscimento del debito al ricevimento di tutte le parcelle;

 

- VISTA la nota spese in data 19.09.2008, pervenuta al ns. Protocollo n. 15303 del 07.11.2008, dell'importo di complessivi Euro 13.770,00 (C.P.A. 2% e I.V.A. al 20% compresi), emessa dall'Avv. BACIGA STEFANO dello STUDIO LEGALE BACIGA di Verona, relativa alle spese legali per la parte BONAGIUNTI BRUNO in merito alla Sentenza di cui sopra;

 

- VISTA la nota spese in data 05.11.2008, pervenuta al ns. Protocollo n. 15304 del 07.11.2008, dell'importo di complessivi Euro 12.048,75 (C.P.A. 2% compreso e I.V.A. non dovuta), emessa dall'Avv. BALLERINI MAURO di Brescia, relativa alle spese legali per la parte RODA S.P.A. in merito alla Sentenza sopraindicata;

 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2008, resa immediatamente eseguibile, con cui si riconosceva  la legittimità  del debito fuori Bilancio,  di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) "sentenze esecutive", del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  dell'importo di complessivi  Euro 61.865,69  (Euro 36.046,94  + Euro 13.770,00 + Euro 12.048,75), in esecuzione della predetta Sentenza con formula esecutiva del Tribunale di Verona n. 1779/2008, con imputazione della spesa all'int. 1010203, cap. 80 - Riga di PEG 134/1998 - Area Affari Generali - "Prestazioni di Servizi - Spese per liti e/o arbitraggi" del Bilancio 2008 (IMP. 469/2008);

 

- RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Area Affari Generali n. 499 del 04.12.2008, con la quale:

* si liquidava  la spesa  di complessivi   Euro 61.865,69   (Euro 36.046,94   +   Euro 13.770,00   +   Euro 12.048,75),   in esecuzione   della Sentenza   con formula esecutiva   del Tribunale di Verona  n. 1779/2008 che ha condannato il Comune di Garda (VR) al risarcimento dei danni e spese legali nella Causa n. 5078/02 - D.&B. SERVIZI S.R.L./COMUNE DI GARDA + ALTRI, per mancato rispetto del contratto d'Appalto Rep. 41/2001 del 19.06.2001,  registrato  a Caprino Veronese (VR)  il 02.07.2001 al n. 117, Mod. I, relativo alla gestione del parcheggio comunale a pagamento per autoveicoli e autobus sito in Via Preite, per il periodo dall'01.05.2001 al 30.04.2003, e precisamente:

- Euro 36.046,94 (C.P.A. 2% compreso e I.V.A. non dovuta), all'Avv. CALABRESE ALESSANDRA dello STUDIO LEGALE CALABRESE - Via Cesare Battisti, 15 - 37051 Bovolone (VR), come da nota spese in data 04.09.2008, pervenuta al ns. Protocollo n. 12364 dell'11.09.2008, relativa al risarcimento danni, rivalutazione monetaria e interessi dall'01.08.2002, spese registrazione sentenza e spese legali, per la parte D.&B. SERVIZI S.R.L. - con mandato a copertura per la regolarizzazione delle operazioni contabili, avendo il Tesoriere Comunale anticipato la somma;

- Euro 13.770,00 (C.P.A. 2% e I.V.A. al 20% compresi), all'Avv. BACIGA STEFANO dello STUDIO LEGALE BACIGA – Associazione tra Professionisti – Via Amatore Sciesa, 10 - 37122 Verona, come da nota spese in data 19.09.2008, pervenuta al ns. Protocollo n. 15303 del 07.11.2008, relativa alle spese legali per la parte BONAGIUNTI BRUNO;

- Euro 12.048,75 (C.P.A. 2% compreso e I.V.A. non dovuta), all'Avv. BALLERINI MAURO, con Studio Legale in Viale della Stazione, 37 - 25122 Brescia, come da nota spese in data 05.11.2008, pervenuta al ns. Protocollo n. 15304 del 07.11.2008, relativa alle spese legali per la parte RODA S.P.A.;

 * si imputava la suddetta spesa all'int. 1010203, cap. 80 - Riga di PEG 134/1998 - Area Affari Generali - "Prestazioni di Servizi - Spese per liti e/o arbitraggi" del Bilancio 2008 - IMP. 469/2008;

 

- VISTA la nota in data 06.04.2009 dello STUDIO LEGALE FRINZI-MAGALINI-PELLICINI-SALA - Lungadige Capuleti, n. 1/A - 37122 Verona, pervenuta al ns. Protocollo n. 5062 del 07.04.2009, con la quale l'Avv. Prof. SALA GIOVANNI, in relazione alla causa COMUNE DI GARDA/D.&B. SERVIZI S.R.L. e ALTRI, ritiene non opportuna l'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello della Sentenza del Tribunale di Verona n. 1779/2008, che ha visto parzialmente soccombente il Comune di Garda; il Giudice di Primo Grado infatti ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla Società attrice limitatamente alla somma di Euro 15.330,00 a fronte della richiesta avanzata dall'attrice di Euro 244.218,37, riconoscendo dunque un danno minimo rispetto alla richiesta; a suo parere ciò che lascia perplessi della Sentenza di primo grado è, in effetti, la condanna alla rifusione delle spese legali a favore delle altre parti per un ammontare totale di Euro 33.500,00; ritiene tuttavia scarse le probabilità della riforma della Sentenza di primo grado, di conseguenza l'appello potrebbe esporre il Comune all'esborso di somme maggiori; in tal senso il suo parere;

 

- RITENUTO di accogliere, al fine di evitare contenziosi con ulteriori aggravi di spesa, il suddetto parere espresso dal Prof. Avv. SALA GIOVANNI di Verona, particolarmente esperto, il quale gode della piena fiducia di questa Amministrazione Comunale, anche in considerazione dell'esito della perizia di parte redatta dall'Ing. GHEZZER MASSIMO in data 19.07.2002, Prot. 10225, dalla quale si evince l'impossibilità dell'utilizzo in automatico del parcheggio;

 

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

 

- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 01/2009 del 02.01.2009 - Prot. n. 1/2009 - con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.,  relativamente all'AREA AFFARI GENERALI,  sono conferite per l'anno 2009 alla Sig.ra LO GALBO BARBARA - Istruttore Direttivo Cat. D1 - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;

 

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 13.02.2009, resa immediatamente eseguibile, relativa a: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. - PER L'ANNO 2009";

 

- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 69/2009 avente per oggetto: "DETERMINAZIONE DI NON IMPUGNAZIONE SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI VERONA N. 1779/2008 RELATIVA ALLA CAUSA N. 5078/02 - D.&B. SERVIZI S.R.L./COMUNE DI GARDA + ALTRI, CON RELATIVA CONDANNA DEL COMUNE AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI E RISARCIMENTO DANNI, PER CONTRATTO DI GESTIONE 2001/2003 PARCHEGGIO COMUNALE A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI E AUTOBUS DI VIA PREITE", proponente: il Sindaco;

 

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica soprariportato;

 

- CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di Legge,

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

 

1. di non impugnare, innanzi alla Corte d'Appello, la Sentenza con formula esecutiva del Tribunale di Verona n. 1779/2008 che ha condannato il Comune di Garda al risarcimento dei danni e spese legali nella Causa n. 5078/02 - D.&B. SERVIZI S.R.L./COMUNE DI GARDA + ALTRI, per mancato rispetto del contratto d'Appalto Rep. 41/2001 del 19.06.2001, registrato a Caprino Veronese (VR) il 02.07.2001 al n. 117, Mod. I, relativo alla gestione del parcheggio comunale a pagamento per autoveicoli e autobus sito in Via Preite, per il periodo dall'01.05.2001 al 30.04.2003, per i motivi indicati nel parere del Prof. Avv. SALA GIOVANNI di Verona, espresso in data 06.04.2009 e pervenuto al ns. Protocollo n. 5062 del 07.04.2009, al fine di evitare contenziosi con ulteriori aggravi di spesa, date le scarse probabilità della riforma della Sentenza di primo grado, anche in considerazione dell'esito della perizia di parte redatta dall'Ing. GHEZZER MASSIMO in data 19.07.2002, Prot. 10225, dalla quale si evince l'impossibilità dell'utilizzo in automatico del parcheggio;

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Comunale;

 

3. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;

 

4. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;

 

5. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-

 

6. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-

 

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