BANDO ALLOGGI ATER, VIA CARDUCCI
c
Data: 21/06/2010
Numero Bando: 2
 

COMUNE  DI  GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, n. 15  -  37016   GARDA   VR

Tel. 045/6208444  -  Fax  045/6208426  -  P.IVA 00419930235

www.comunedigarda.it

Prot. n. 9354/2010 del 21.06.2010.

 

BANDO DI CONCORSO SPECIALE RISERVATO AD ANZIANI “ULTRASESSANTENNI” E ADULTI SOLI CON FIGLI MINORI A CARICO, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI N° 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL FABBRICATO DI VIA CARDUCCI.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 29.05.2009

e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1628 del 15.06.2010.

 

 

Il Comune di GARDA (VR) indice il presente Bando di Concorso Speciale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. di Verona, derivanti dalla costruzione dell'immobile di Via Carducci, da destinare a specifiche categorie sociali individuate dal successivo art. 1. La validità della graduatoria definitiva avrà durata di anni 2.

ART. 1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

 

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di uno degli 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel fabbricato di Via Carducci, devono appartenere alla seguente categoria sociale:

* anziani “ultrasessantenni” soli o con altri familiari conviventi (6 ALLOGGI)

* adulti soli con figli minori a carico (2 ALLOGGI).

 

Inoltre, conformemente a quanto disposto dalla Legge Regionale 02.04.1996 n. 10 e successive modifiche, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Sono ammessi i cittadini di altri Stati e gli apolidi titolari di carta di soggiorno oppure regolarmente soggiornanti ed in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

2.                 residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di GARDA.

3. non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

4. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

5. non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

6.                 reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) computato secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1°, lett. e), della L.R. 02.04.1996 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni (il limite di reddito attualmente vigente da calcolarsi con le modalità di cui sopra è di € 23.352,00);

7.                 non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.

 

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai precedenti punti 3, 4, 5, 7 da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui al punto 6 deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui al punto 3 sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

ART. 2. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSEGNAZIONE

 

Gli alloggi saranno assegnati nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. componenti del nucleo familiare in numero compatibile con le caratteristiche dell'alloggio;

2. esclusione per gli assegnatari della possibilità di sub-locazione;

3. per quanto riguarda il subentro nella domanda e nell'assegnazione, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e l'ospitalità temporanea si fa riferimento a quanto indicato agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 02 Aprile 1996 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3. CONDIZIONI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE

 

I richiedenti conformemente a quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1996 n. 10 per l'attribuzione dei punteggi prioritari devono dimostrare di trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) condizioni soggettive:

 

1. nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo

 di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti:                                             PUNTI 4

 

Il reddito annuo convenzionale è computato secondo i criteri di cui all'art. 2,

comma 1°, lett. e) della L.R. 2 aprile 1996 n. 10.

 

2. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 60 anni,

    non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte

    degli organi competenti:                                                                                          PUNTI 4

 

3. presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap (**)

   certificati dagli organi competenti:                                                                             PUNTI 5

 

4. nucleo familiare composto da un solo adulto (ultrasessantenne)

    con uno o più minori a carico:                                                                                  PUNTI 3

 

5. richiedente con canone di locazione elevato rispetto al reddito del nucleo familiare: il punteggio viene attribuito secondo le seguenti percentuali di incidenza del canone di affitto sul reddito complessivo  del nucleo:

dal 20% al 29% di incidenza:                       PUNTI 3

dal 30% al 39% di incidenza:                       PUNTI 4

oltre al 40% di incidenza:                             PUNTI 5.

                                                                                                                     

6.  residenza nel Comune di GARDA posseduta da almeno 5 anni ininterrotti   PUNTI 3

 

7. età del richiedente compresa nelle seguenti fasce:

     dai 65 ai 69 anni                                                                                        PUNTI 1

     dai 70 ai 74 anni                                                                                        PUNTI 2

     dai 75 ai 79 anni  e oltre                                                                            PUNTI 3.

 

8. anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 citata Legge Regionale:               PUNTI 0,5 per presenza in singola graduatoria fino ad un massimo di 5 punti.

 

Nell'ipotesi di ricorrenza di una pluralità di condizioni i relativi punteggi possono essere sommati.

 

 

 b) condizioni oggettive:

1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuta a:

 

1.1.  abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica

        secondo quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, numero 1, lett. a),

       del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni:           PUNTI 5

1.2.  coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari,

        ciascuno composto da almeno 2 unità:                                                                         PUNTI 2

1.3. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari,

       composti da una sola unità:                                                                                           PUNTI 1

1.4. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato

       da portatori di handicap motorio:                                                                                  PUNTI 3

La sussistenza da almeno un anno della situazione di grave disagio abitativo di cui alla presente lettera b.1, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

 

2. Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

 

2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

2.1.1      da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14:

                                                                                                                                 PUNTI 1

 

2.1.2      da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14:

                                                                                                                                 PUNTI 2

 

2.2   abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lett. b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni:                                                                                                      PUNTI 2

 

2.3 richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno:

                                                                                                                             PUNTI 5

 

Nell'ipotesi di ricorrenza di una pluralità di condizioni, i relativi punteggi possono essere sommati ad eccezione delle condizioni di cui ai numeri 1.1/2.2.

 

ART. 4. MODALITA' PER LA PRESTAZIONE DELLE DOMANDE

 

La domanda corredata dai documenti obbligatori dovrà essere redatta esclusivamente su apposito stampato da ritirarsi presso l'Ufficio Segreteria a partire dal giorno 21 Giugno 2010. Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo a partire dal giorno 21 Giugno 2010 ed entro le ore 12.00 del giorno 21 Luglio 2010. Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate a mezzo Raccomandata postale entro i suddetti termini (fa fede il timbro postale).

ART. 5. DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

I richiedenti dovranno presentare, allegati alla sopraccitata domanda, i seguenti documenti obbligatori:

 

a) per ciascun componente del nucleo familiare il reddito annuo relativo all’anno 2009 quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta, nonché ogni documento dal quale risulti la percezione di emolumenti, indennità, pensioni e sussidi imponibili ai fini fiscali;

 

b) dichiarazione del richiedente e dei componenti il nucleo familiare in cui si attesti di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale.

 

Il richiedente che intenda ottenere il riconoscimento dei punteggi di selezione, dovrà produrre la seguente documentazione:

 

I.        certificazione di invalidità rilasciata dalla commissione di invalidità attestante il grado di invalidità;

 

II.     copia del contratto di locazione registrato e/o ultima ricevuta del pagamento del canone di locazione:

 

III.   certificazione dell'Autorità Sanitaria a dimostrazione di utilizzo di abitazione impropria, antigienica. sovraffollata, procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica o presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio;

 

IV.  certificazione dell'ufficiale di anagrafe attestante che il nucleo del richiedente coabita con il nucleo di altro intestatario di scheda anagrafica, indicando da che data sussiste la condizione e la composizione dei rispettivi nuclei;

 

V.     provvedimento esecutivo di sfratto con ordinanza di convalida del pretore o ordinanza di sgombero.

 

Il richiedente dovrà impegnarsi con dichiarazione scritta a rispettare il regolamento condominiale e a corrispondere le spese di conduzione dell'alloggio assegnato.

 

ART. 6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

 

Il Comune ai sensi dell'art. 5, della L.R. 02.04.1996 n. 10, si avvarrà della Commissione Assegnazione Alloggi (art. 5 L.R. 10/1996) c/o ATER di Verona per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione della graduatoria provvisoria  e definitiva.

A parità di punteggio avrà precedenza il richiedente più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

Gli eventuali ricorsi saranno decisi dall'apposita Commissione di cui all'art. 6 della L.R. n. 10 del 02.04.1996.

Successivamente, sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione di cui al precedente comma, si provvede alla redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

I canoni di locazione riferiti alle abitazioni di E.R.P. saranno determinati secondo quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1996 n. 10, Capo IV,  e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto sarà disposta con ordinanza del Sindaco, secondo le risultanze della graduatoria definitiva e per quanto possibile nel rispetto dell'art. 9 comma 3 della citata L.R. 10/1996, dopo aver verificato la permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all' art. 1. Il requisito di cui all'art. 1, punto 6), deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

ART. 7. DECADENZA

 

La decadenza dell'assegnazione dell'alloggio è regolamentata dall'art. 27 della L.R. 02 aprile 1996  n. 10.

 

GARDA, 21 Giugno 2010.

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

          AREA AFFARI GENERALI

                                                                                         Barbara Lo Galbo

 

 

(*)  per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1°, lett. a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 L.R. 10/1996. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare dalla certificazione anagrafica. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

 

(**)  ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa.

 

 

 

 

 COMUNE  DI  GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, n. 15  -  37016   GARDA   VR

Tel. 045/6208444  -  Fax  045/6208426  -  P.IVA 00419930235

www.comunedigarda.it

 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO SPECIALE RISERVATO AD ANZIANI “ULTRASESSANTENNI” E ADULTI SOLI CON FIGLI MINORI A CARICO, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI N° 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL FABBRICATO DI VIA CARDUCCI.

ANNO 2010

 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE

ORE 12:00  di mercoledì  21 Luglio 2010

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE L’UFFICIO SEGRETERIA

E’ APERTO  ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI:

LUNEDI’ e VENERDI’ (dalle ore 8.30 alle ore 12.30)

MARTEDI’ (dalle ore 15.30 alle ore 17.30)

 

 

A)       ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA :

 

-         Ultima dichiarazione dei redditi Anno 2009 nonché ogni documento dal quale risulti la percezione di emolumenti, indennità, pensioni e sussidi imponibili ai fini fiscali, DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (CUD 2010 - mod. 730 2010 - mod. Unico 2010);

 

-         Dichiarazione del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare nella quale si dichiara di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, ubicato/i in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

 

 

B)        ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO DI PUNTEGGI PRIORITARI:

 

-         Eventuale fotocopia del certificato della Commissione Medica ULSS attestante la presenza di una o più persone ultrasessantenni non autosufficienti;

 

-         Eventuale fotocopia del certificato della Commissione Medica ULSS attestante la presenza di un portatore di handicap (diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore a due terzi);

 

-         Eventuale fotocopia del contratto di locazione registrato e fotocopia dell’ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione;

 

-         Eventuale dichiarazione del datore di lavoro nel caso di persona non residente che svolge attività nel Comune;

 

-         Eventuale fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio qualora un componente il nucleo familiare vi fosse iscritto (solo per lavoratori autonomi);

 

-         Eventuale fotocopia di documento di identità di chi sottoscrive la domanda nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza dell’addetto comunale;

 

-         Eventuale dichiarazione dell’ULSS attestante che l’alloggio attualmente abitato: è alloggio impropriamente adibito o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica, vi è la presenza di barriere architettoniche, è alloggio sovraffollato, è alloggio antigienico;

 

-         Eventuale certificato dell’Ufficiale di Anagrafe attestante che il nucleo del richiedente coabita con il nucleo di altro intestatario di scheda anagrafica, indicando da che data sussiste la condizione e la composizione dei rispettivi nuclei;

 

-         per chi deve lasciare il proprio alloggio:

-               fotocopia provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale;

-               fotocopia verbale di conciliazione giudiziaria;

-               fotocopia ordinanza di sgombero;

-               fotocopia provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

-               qualsiasi altro documento che dimostri che il richiedente è privo di alloggio da almeno un anno;

 

-         per il richiedente cittadino extracomunitario  (oltre alla documentazione di cui sopra):

-         fotocopia carta di soggiorno;

-         fotocopia permesso di soggiorno con valenza di almeno 2 anni  (se inferiore ai 2 anni si viene automaticamente esclusi) e dichiarazione in carta semplice del datore di lavoro dalla quale risulti che il richiedente al momento della presentazione della domanda esercita un’attività di lavoro subordinato.

 

Garda, 21 Giugno 2010.

 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                          Area Affari Generali

                                                                                            Barbara Lo Galbo

 

 

 

 COMUNE  DI  GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, n. 15  -  37016   GARDA   VR

Tel. 045/6208444  -  Fax  045/6208426  -  P.IVA 00419930235

www.comunedigarda.it

 

 

 

BANDO DI CONCORSO SPECIALE RISERVATO AD ANZIANI “ULTRASESSANTENNI” E ADULTI SOLI CON FIGLI MINORI A CARICO, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI N° 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL FABBRICATO DI VIA CARDUCCI.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 29.05.2009

e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1628 del 15.06.2010.

 

 

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza

 

che presso l’Ufficio Segreteria di questo Comune sono disponibili i moduli per la presentazione della domanda per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica presso il fabbricato realizzato dall’ATER in Via Carducci, di cui al Bando approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 29.05.2009.

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:

 

-         persone ultrasessantenni sole o con altri familiari conviventi;

-         adulti soli con figli minori a carico;

-         cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;

-         residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Garda;

-         non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

-         assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

-         non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

-         reddito convenzionale annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 23.354,00 (computato secondo i criteri di cui all’art. 2, comma 1°, lett. e), della L.R. 02.04.1996 n. 10;

-         non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.

 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

 

-         LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE  SU APPOSITO MODULO DISPONIBILE PRESSO L’UFFICIO ASSISTENZA

                          

ENTRO   mercoledì   21 Luglio 2010   (ENTRO LE ORE 12.00).

 

 

Per maggiori informazioni, chiarimenti e per i moduli-domanda, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Garda (tel. 045.6208433 - 045.6208406) ESCLUSIVAMENTE nei seguenti orari:

LUNEDI’ e VENERDI’ (dalle ore 8.30 alle ore 12.30)

MARTEDI’ (dalle ore 15.30 alle ore 17.30)

 

Garda, 21 Giugno 2010.

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                           AREA AFFARI GENERALI

                                                                                                     Barbara Lo Galbo

 

 

 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1628 del 15.06.2010

 

OGGETTO: Autorizzazione al Comune di Garda (VR) all’emanazione di un bando speciale per l’assegnazione in locazione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui n. 6 a favore di anziani ultrasessantenni e n. 2 a favore di adulti soli con figli minori. (L.R. n. 10/96 - art. 3, comma 4).

 

Il Comune di Garda (VR) con propria nota prot. n. 8318 del 09.06.2009 - sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 29.05.2009 - ha chiesto alla Regione l’autorizzazione all’emanazione di un bando speciale per l’assegnazione in locazione di n. 8 degli 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica, facenti parte di un fabbricato sito in via Carducci, di proprietà dell’Ater di Verona, di cui n. 6 a favore di anziani ultrasessantenni e n. 2 a favore di adulti soli con figli minori. La richiesta risulta motivata sia dalla tipologia degli alloggi, in quanto dotati di ascensore, sia dalla loro vicinanza al centro storico, ai principali servizi, a edifici scolastici e perciò particolarmente adatti all’utilizzo da parte di soggetti anziani e adulti soli con figli minori. La richiesta rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 4, L.R. n. 10/96 “Disciplina per l’assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, laddove è previsto che la Giunta regionale può autorizzare le Amministrazioni locali, su proposta delle stesse, all’emanazione di bandi speciali, con l’indicazione di eventuali requisiti aggiunti e/o specifici, per l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali. La richiesta del Comune di Garda (VR) può essere accolta in quanto conforme al dettato normativo. Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

 

VISTA la L.R. 2.4.1996, n. 10 ed in particolare l’art. 3, comma 4;

 

VISTA la nota del Comune di Garda (VR) prot. n. 8318 del 09.06.2009 nonché la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 29.05.2009.

 

DELIBERA

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/96, il Comune di Garda (VR) all’emanazione di un bando speciale per l’assegnazione in locazione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica, facenti parte di un fabbricato sito in via Carducci, di proprietà dell’Ater di Verona, per n. 6 a favore di anziani ultrasessantenni e per n. 2 a favore di adulti soli con figli minori.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

 

 

 

 
 
RSS feed del Comune di Verona Feed RSS |  Note Legali |  Privacy |  Accessibilità |  Info sul sito |  Area Riservata
 
Sito web ufficiale del Comune di Garda - Verona - partita iva.00419930235 .
Tutti i diritti sui contenuti sono riservati al Comune di Garda (c) 2008
 
Mappa del Sito:
Home | Organi di Governo | Uffici e Servizi | Albo Comunale | Immagini e Foto | Contatti
Carta dei Servizi